Sez. U, Sentenza n. 869 del 06/02/1984 (Rv. 433067 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE - CONTROVERSIE IN MATERIA DI LOCAZIONE FRA PRIVATI - GIURISDIZIONE DELL'A.G.O. - FINALITÀ SOCIALI E PUBBLICISTICHE DELLA LEGISLAZIONE VINCOLISTICA E DELLA LEGGE COSIDETTA SULL'EQUO CANONE - IRRILEVANZA.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE - CONTROVERSIE IN MATERIA DI LOCAZIONE FRA PRIVATI - GIURISDIZIONE DELL'A.G.O. - FINALITÀ SOCIALI E PUBBLICISTICHE DELLA LEGISLAZIONE VINCOLISTICA E DELLA LEGGE COSIDETTA SULL'EQUO CANONE - IRRILEVANZA.*
In tema di locazione di immobili urbani fra privati, le finalità sociali e pubblicistiche perseguite dalla disciplina introdotta dalla legge 27 luglio 1978 n. 392, così come dalle precedenti leggi vincolistiche, non incidono sulla natura contrattuale e privatistica del rapporto, né sulla consistenza delle posizioni di diritto soggettivo ad esso inerenti, le quali, pertanto, anche quando siano sottoposte all'applicazione di dette leggi, restano tutelabili dinanzi al giudice ordinario. (V 7364/83, mass n 431955; (V 1301/81, mass n 411900).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1571, Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)