Sez. T, Ordinanza n. 20755 del 22/07/2025 (Rv. 675496-01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE | Liquidazione spese processuali - Rapporti tra il comma 1 e il comma 2 dell’art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992 - Deroga alla regola della soccombenza - Compensazione ex art. 92, comma 2 c.p.c. - Limiti - Obbligo di motivazione - Violazione - Conseguenze.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE
In tema di spese di lite, i rapporti tra la regola della soccombenza di cui al comma 1 dell'art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992 e quella della compensazione di cui al comma 2 sono costruiti in termini di norma generale-norma eccezionale, sicché la deroga alla soccombenza è ammessa in presenza di elementi che la giustifichino, fermo restando che, in caso di compensazione per "gravi ed eccezionali ragioni", il limite a tale deroga è dato dall'obbligo del giudice di fornire una motivazione logica e coerente, la cui violazione risulta censurabile in sede di legittimità.
Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 15 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 15 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)