Sez. 5, Sentenza n. 30874 del 11/04/2003 Cc. (dep. 23/07/2003) Rv. 226500 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - PROVVEDIMENTI ABNORMI | Revoca di una erronea dichiarazione di nullità del decreto di citazione - Prosecuzione del processo - Abnormità - Esclusione - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - PROVVEDIMENTI ABNORMI
È legittimo e non abnorme il provvedimento del giudice che, al fine di eliminare un erronea dichiarazione di nullità del decreto di citazione a giudizio, revoca la precedente ordinanza e dispone la prosecuzione del processo con provvedimento comunicato alle parti. (Fattispecie nella quale il tribunale aveva dichiarato la nullità del decreto di citazione per omesso avviso all'indagato ai sensi dell'art. 415 bis cod. proc. pen. e successivamente, accertato a richiesta del PM che detto avviso era invece stato regolarmente effettuato, aveva revocato l'ordinanza e disposto la prosecuzione del processo).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 415 bis CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 415 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 177, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 177, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)