Sez. 2, Sentenza n. 16220 del 16/06/2008 (Rv. 604097 - 01)
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - GIUDIZIO POSSESSORIO E PETITORIO (RAPPORTO) - DOMANDA POSSESSORIA NEL GIUDIZIO PETITORIO - IN GENERE | Provvedimento possessorio emesso nel giudizio petitorio - Conseguenze - Inidoneità al giudicato - Non assoggettabilità ad esecuzione forzata - Applicazione dell'art. 669 duodecies cod. proc. civ.
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - GIUDIZIO POSSESSORIO E PETITORIO (RAPPORTO) - DOMANDA POSSESSORIA NEL GIUDIZIO PETITORIO - IN GENERE
Ai sensi dell'art. 704 cod. proc. civ., il provvedimento possessorio emesso nel corso del giudizio petitorio ha natura esclusivamente interinale ed è destinato ad essere assorbito dalla pronuncia che conclude il procedimento a cognizione piena nel quale è stato emesso. Se ne deve, pertanto, escludere, l'idoneità al giudicato e l'assoggettabilità ad esecuzione forzata, trovando esclusiva applicazione il procedimento di attuazione regolato dall'art. 669 duodecies cod. proc. civ. proponibile davanti al giudice che ha emesso l'interdetto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 612 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 669 sexies CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 669 duodecies CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 703 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 704, Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)