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Sez. 2, Sentenza n. 12027 del 23/09/1997 Ud. (dep. 23/12/1997) Rv. 210458 - 01

REATO - CONCORSO DI REATI - CONCORSO FORMALE | Requisiti per la sussistenza: unicità dell'azione e pluralità di processi volitivi tipici di ciascuna violazione - Unicità dell'azione e unicità nell'atteggiamento psicologico del colpevole - Concorso formale - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-09-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/210458-01

REATO - CONCORSO DI REATI - CONCORSO FORMALE

Perché si abbia concorso formale di reati è necessario che l'azione unica sia accompagnata e sorretta dall'elemento soggettivo tipico proprio di ciascuna fattispecie criminosa. Ciò significa che non potendosi la pluralità di violazioni farsi puramente e semplicemente derivare dalla pluralità delle persone offese è necessario, quando si verifica tale condizione, un "quid pluris", consistente nella riconoscibile esistenza di uno specifico atteggiamento psicologico diretto a realizzare l'evento tipico previsto dalla norma incriminatrice nei confronti di ciascuna, distintamente, di dette persone. Ne deriva che se l'azione è unica ed unico è l'atteggiamento psicologico che sorregge il comportamento del colpevole, unico è il reato che egli commette.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)