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Sez. 2, Ordinanza n. 649 del 12/11/1986 (Rv. 448785 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - NOTIFICAZIONE - NULLITÀ - OPPOSIZIONE - TARDIVA -INOSSERVANZA DEL TERMINE FISSATO NEL DECRETO PER IMPEDIMENTO O COLPEVOLE NEGLIGENZA DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO - PROPOSIZIONE DELLA OPPOSIZIONE TARDIVA - ESCLUSIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN RELAZIONE AGLI ARTT. 3, PRIMO COMMA, E 24, PRIMO E SECONDO COMMA, COST. - MANIFESTA INFONDATEZZA - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1986-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/448785-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - NOTIFICAZIONE - NULLITÀ - OPPOSIZIONE - TARDIVA -INOSSERVANZA DEL TERMINE FISSATO NEL DECRETO PER IMPEDIMENTO O COLPEVOLE NEGLIGENZA DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO - PROPOSIZIONE DELLA OPPOSIZIONE TARDIVA - ESCLUSIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN RELAZIONE AGLI ARTT. 3, PRIMO COMMA, E 24, PRIMO E SECONDO COMMA, COST. - MANIFESTA INFONDATEZZA - INSUSSISTENZA.*

Con riguardo all'art. 650 primo comma cod. proc. civ., nel testo fissato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 1976, il quale, ammettendo l'opposizione tardiva avverso il decreto ingiuntivo, quando l'intimato, pur avendo avuto conoscenza del decreto stesso, non abbia potuto rispettare il termine prescritto a causa di fortuito o forza maggiore, non comprende il diverso caso in cui la stessa inosservanza si sia verificata per impedimento o colpevole negligenza dell'ufficiale giudiziario, nel provvedere alla notificazione dell'atto regolarmente consegnatogli prima della scadenza del termine medesimo, non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3 primo comma e 24, primo e secondo comma, della Costituzione, stante la configurabilità di un difforme trattamento, con pregiudizio del diritto di difesa dell'ingiunto, in situazioni sostanzialmente analoghe.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 650 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)