Sez. 2, Sentenza n. 4447 del 07/08/1982 (Rv. 422443 - 01)
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - ATTO DI SPOGLIO - "ANIMUS SPOLIANDI" - CONSENSO DELLO SPOGLIATO - ONERE PROBATORIO - A CARICO DEL CONVENUTO NEL GIUDIZIO POSSESSORIO.*
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - ATTO DI SPOGLIO - "ANIMUS SPOLIANDI" - CONSENSO DELLO SPOGLIATO - ONERE PROBATORIO - A CARICO DEL CONVENUTO NEL GIUDIZIO POSSESSORIO.*
L'animus spoliandi - insito nel fatto stesso di privare del godimento della cosa il possessore (o il detentore) contro la volontà espressa o tacita del medesimo, indipendentemente dalla convinzione dell'autore di agire secondo il suo diritto, ovvero con il proposito di ripristinare la corrispondenza tra situazione di fatto e situazione di diritto - può essere escluso quando sia provato dal convenuto nel giudizio possessorio, sul quale grava il relativo Onere ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., il proprio ragionevole convincimento circa il consenso del possessore alla modifica od alla privazione del suo possesso. (V 3010/82, mass n 420935; (V 2547/82, mass n 420412; (V 1633/81, mass n 412304; (V 6170/78, mass n 396002).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)