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Sez. 1, Sentenza n. 7760 del 18/03/1982 Ud. (dep. 17/08/1982) Rv. 154930 - 01

ARMI - ARMI DA GUERRA - INDULTO - D.P.R. 4 AGOSTO 1978 N. 413, ART. 7 LETTERA C) - ESCLUSIONE DAL BENEFICIO - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1982-03-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/154930-01

ARMI - ARMI DA GUERRA - INDULTO - D.P.R. 4 AGOSTO 1978 N. 413, ART. 7 LETTERA C) - ESCLUSIONE DAL BENEFICIO - SUSSISTENZA.*

I delitti che abbiano ad oggetto armi da guerra, o tipo guerra, sono esclusi dall'indulto, in base all'art. 7 lett. C) d.P.R. 4 agosto 1978 n. 413. La citata norma fa riferimento solo all'art. 1 legge 18 aprile 1975 n. 110, poiché si limita a dare una semplice definizione delle armi da guerra, senza indicare alcuna specifica sanzione per la detenzione ed il porto, che trovano la loro regolamentazione e punizione nella legge 497 del 1974, alla quale opera espresso richiamo proprio la menzionata legge 110 del 1975 (art. 40). (V mass n 152204; (Conf mass n 142452).*

Riferimenti normativi: Legge 02/10/1967 num. 895 art. 2 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 10 CORTE COST., Legge 18/04/1975 num. 110 art. 1 CORTE COST., Legge 18/04/1975 num. 110 art. 40, DPR 04/08/1978 num. 413 art. 7 lett. C

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)