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Sez. 1, Sentenza n. 4492 del 29/11/1976 (Rv. 383215 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - CAPITOLATO - GENERALE - CAPITOLATO GENERALE DI ONERI - VALORE DI NORME REGOLAMENTARI - DISCIPLINA DEI RAPPORTI DEI PRIVATI CONTRAENTI - INCLUSIONE - CONTROVERSIE - APPALTATORI DEL MEDESIMO SERVIZIO PUBBLICO - SUCCESSIONE DI CAPITOLATI - APPLICABILITA DEL CAPITOLATO SOPRAVVENIENTE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1976-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/383215-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - CAPITOLATO - GENERALE - CAPITOLATO GENERALE DI ONERI - VALORE DI NORME REGOLAMENTARI - DISCIPLINA DEI RAPPORTI DEI PRIVATI CONTRAENTI - INCLUSIONE - CONTROVERSIE - APPALTATORI DEL MEDESIMO SERVIZIO PUBBLICO - SUCCESSIONE DI CAPITOLATI - APPLICABILITA DEL CAPITOLATO SOPRAVVENIENTE - CONSEGUENZE.*

Le Disposizioni contenute nei capitolati generali di oneri, predisposti dallo stato, hanno valore di norme regolamentari, non solo per la parte che disciplina i rapporti fra il contraente privato e l'amministrazione, ma anche per la parte che riguarda i rapporti fra piu privati, succedutisi nel contrattare con l'amministrazione. Pertanto, la controversia insorta fra due appaltatori del medesimo servizio pubblico (nella specie, servizio di casermaggio), che abbiano contrattato con l'amministrazione sotto il vigore di due diversi capitolati (nella specie, quello approvato con DM 22 novembre 1956 e quello approvato con DM 31 ottobre 1970), e relativa alla cessione, dall'impresa uscente a quella subentrante, del materiale fornito nel corso dell'appalto, deve ritenersi soggetta alle sopravvenute Disposizioni del secondo di detti capitolati, secondo i criteri regolanti la successione nel tempo degli Atti normativi. Cio comporta l'immediata operativita delle nuove norme di natura processuale (nella specie, quelle relative alla nomina di arbitri), secondo il principio dell'immediata efficacia delle medesime quali ius superveniens, nonche l'applicabilita delle nuove norme sostanziali, per le quali sia espressamente prevista la retroattivita (nella specie, quelle relative al rilevamento dei materiali dell'appaltatore uscente da parte dell'appaltatore subentrante).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1655, Preleggi art. 3, Preleggi art. 11 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., DM 22/11/1956, DM 31/10/1970

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)