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REGOLAMENTO (CEE) N. 2220/85 DELLA COMMISSIONE del 22 luglio 1985 recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli

Testo in vigore al

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/842, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5, l'articolo 8, paragrafo 4, l'articolo 12, paragrafo 2, l'articolo 15, paragrafi 3 e 5 e l'articolo 16, paragrafo 6, nonché le disposizioni corrispondenti degli altri regolamenti che istituiscono organizzazioni comuni di mercato per i prodotti agricoli ed altre disposizioni contenute nei regolamenti che istituiscono organizzazioni comuni di mercato che, nelle loro modalità di applicazione, prevedono la costituzione di una cauzione,

visto il regolamento (CEE) n. 525/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, che istituisce un regime di aiuti alla produzione per le conserve di ananassi3, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1699/854, in particolare l'articolo 8,

visto il regolamento (CEE) n. 1079/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo ad un prelievo di corresponsabilità e a misure destinate ad ampliare i mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari5, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1302/856, in particolare l'articolo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 2169/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, che stabilisce le norme generali del regime di aiuto per il cotone7, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1462/848, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 1431/82 del Consiglio, del 18 maggio 19829, che prevede misure speciali per i piselli, le fave, le favette ed i lupini dolci, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1485/8510, in particolare l'articolo 3, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo11, in particolare l'articolo 12,

considerando che numerose disposizioni contenute in regolamenti agricoli comunitari esigono la costituzione di una cauzione per garantire il pagamento di una somma dovuta in caso di mancata osservanza di un obbligo; che, tuttavia, dall'esperienza acquisita è risultato che tale esigenza viene interpretata, nella prassi, in maniera molto differente; che pertanto, al fine di evitare disparità nelle condizioni di concorrenza, tali esigenze dovrebbero essere definite con maggiore precisione;

considerando che, in particolare, occorre definire la forma della cauzione;

considerando che parecchie disposizioni di regolamenti agricoli comunitari stabiliscono che la cauzione costituita viene incamerata in caso di mancato adempimento di un obbligo garantito da tale cauzione, senza fare alcuna distinzione tra il mancato adempimento di esigenze principali e esigenze secondarie e subordinate; che, ai fini di una maggiore equità, è necessario operare una distinzione tra le conseguenze del mancato adempimento di un'esigenza principale e le conseguenze di un mancato adempimento di un'esigenza secondaria o subordinata; che, in particolare, occorre prevedere disposizioni secondo cui, quando ciò è ammesso, venga incamerata solo una parte della cauzione se gli interessati hanno in realtà adempiuto all'esigenza principale, ma hanno superato di poco il termine all'uopo previsto, o se non hanno adempiuto ad un'esigenza subordinata;

considerando che non si deve operare una distinzione tra le conseguenze del mancato adempimento di un obbligo a seconda che un pagamento anticipato sia stato ricevuto o meno; che pertanto le cauzioni costituite in previsione di pagamenti anticipati sono soggette a norme particolari;

considerando che le spese relative alla costituzione di una cauzione, sostenute tanto dall'interessato che la costituisce quanto dall'autorità competente, possono non essere proporzionate alla somma il cui pagamento è garantito dalla cauzione, se tale somma è inferiore ad un certo limite; che quindi le autorità competenti devono avere la facoltà di non esigere una cauzione per il pagamento di una somma inferiore a tale limite; che inoltre, le autorità competenti debbono avere la facoltà di non esigere una cauzione quando la natura del responsabile dell'adempimento degli obblighi rende vacua tale esigenza;

considerando che le autorità competenti devono avere il diritto di rifiutare o sostituire una cauzione da esse ritenuta insoddisfacente;

considerando che, qualora non sia stato fissato altrove, è opportuno fissare un termine per fornire la prova richiesta per lo svincolo di una cauzione;

considerando che, in relazione al tasso rappresentativo da applicarsi per la conversione nella moneta nazionale dell'importo di una cauzione espresso in ECU, dovrebbe essere definito il fatto generatore di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune1;

considerando che occorre stabilire la procedura da seguire non appena sia stata incamerata una cauzione;

considerando che la Commissione deve seguire l'attuazione delle disposizioni relative alle cauzioni;

considerando che il presente regolamento stabilisce le norme generali applicabili a tutti i settori e a tutti i prodotti, a meno che la normativa comunitaria specifica di un settore non stabilisca norme differenti; che le norme specifiche previste per ciascun settore continueranno ad essere applicate fintantoché non siano abrogate o modificate;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Titolo I. Campo di applicazione

Art. 1

Il presente regolamento stabilisce le norme che disciplinano le cauzioni previste dai seguenti regolamenti, o dai loro regolamenti di applicazione, salvo disposizione contraria dei regolamenti in causa:

  1. a) regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati di taluni prodotti agricoli:

    regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio (grassi)13,

    regolamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio (sementi)14,

    regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio (carni suine)15,

    regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio (uova)16,

    regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio (pollame)17,

    regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio (cereali)18,

    regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio (tabacco greggio)19,

    regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio (riso)20,

    regolamento (CE) n. 603/95 del Consiglio (foraggi essiccati)21,

    regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio (ortofrutticoli)22,

    regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio (prodotti trasformati a base di ortofrutticoli)23,

    regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio (carni bovine)24,

    regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio (latte e prodotti lattiero-caseari)25,

    regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio (vino)26,

    regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (prodotti della pesca e dell'acquacoltura)27,

    regolamento (CE) n. 1673/2000 del Consiglio (lino e canapa)28,

    regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio (zucchero)29,

    regolamento (CE) n. 2529/2001 del Consiglio (carni ovine e caprine)30,

    regolamento (CE) n. 670/2003 del Consiglio (alcole etilico di origine agricola)31;

  2. b) regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio (regimi di sostegno diretto)32;

  3. c) regolamento (CE) n. 1051/2001 del Consiglio (regime di aiuto alla produzione di cotone)33;

  4. d) regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio (regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi)34;

  5. e) regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio (regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi)35;

  6. f) regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio (regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli)36.

Art. 3

Ai sensi dei presente regolamento:

  1. a) per «cauzione» s'intende la garanzia che, in caso di mancato adempimento di un particolare obbligo, una determinata somma sarà versata ad un organismo competente o da questo incamerata. Il presente regolamento si applica in tutti i casi in cui i regolamenti indicati all'articolo 1 prevedono una cauzione corrispondente alla definizione di cui sopra, anche se designata con termini diversi da «cauzione»;

  2. b) per «cauzione cumulativa» s'intende la cauzione costituita presso l'organismo competente per garantire l'adempimento di più obblighi;

  3. c) per «obbligo» s'intende l'esigenza o le esigenze imposte da un regolamento, di eseguire o astenersi dall'eseguire una determinata azione;

  4. d) per «organismo competente» s'intende l'organismo autorizzato a ricevere una cauzione o l'organismo autorizzato a decidere, in conformità della regolamentazione applicabile, se una cauzione deve essere svincolata o incamerata.

Titolo II. Obbligo di cauzione

Art. 4

La cauzione deve essere costituita dalla persona o per conto della persona responsabile del pagamento dell'importo dovuto in caso di inadempimento di un obbligo.

Art. 5

1. L'organismo competente può rinunciare ad esigere la cauzione qualora l'importo garantito sia inferiore a 500 EUR.

2. Qualora si applichi il disposto del paragrafo 1, l'interessato si impegna per iscritto a pagare una somma equivalente a quella che avrebbe dovuto corrispondere se avesse costituito una cauzione e se quest'ultima fosse stata successivamente, in tutto o in parte, incamerata.

Art. 6

L'organismo competente può rinunciare ad esigere una cauzione qualora la persona tenuta all'adempimento degli obblighi sia:

  1. a) un organismo pubblico che esercita funzioni proprie dell'autorità pubblica,

  2. b) un organismo privato che esercita tali funzioni sotto controllo della stato.

Titolo III. Tipo di cauzione

Art. 8

1. Una cauzione può essere costituita:

  1. a) in contanti, in conformità degli articoli 13 e 14, e/o

  2. b) sotto forma di garanzia prestata da un garante ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1.

2. L'organismo competente può autorizzare la costituzione di una cauzione nelle seguenti forme:

  1. a) ipoteca, e/o

  2. b) deposito bancario, e/o

  3. c) credito riconosciuto nei confronti di un ente pubblico o di un fondo pubblico, validamente esigibile ed avente rango su qualsiasi altro, e/o

  4. d) titolo negoziabile nello stato membro interessato, a condizione che sia emesso o garantito da detto stato e/o

  5. e) obbligazione emessa da un istituto di credito ipotecario quotata in borsa e in vendita sul mercato libero, a condizione che abbia rango pari a quello delle obbligazioni del tesoro.

3. Gli organismi competenti possono stabilire condizioni supplementari per l'accettazione delle cauzioni di cui al paragrafo 2.

Art. 9

L'organismo competente non accetta o chiede di sostituire una cauzione che, a suo giudizio, sia inadeguata o insoddisfacente o non offra una garanzia per un sufficiente periodo di tempo.

Art. 10

1.

  1. a) Al momento della costituzione della cauzione, i beni ipotecati conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, lettera a) o i titoli o le obbligazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettere d) e e) devono avere un valore realizzabile pari almeno al 115 % del valore della cauzione richiesta;

  2. b) il valore realizzabile dei titoli negoziabili o delle obbligazioni deve essere calcolato in base all'ultima quotazione disponibile;

  3. c) l'organismo competente può accettare le cauzioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettere a), d) o e), soltanto se l'interessato si impegna per iscritto a costituire una cauzione complementare o a sostituire la cauzione originaria qualora il valore realizzabile del bene, dei titoli o delle obbligazioni risulti, per un periodo di tre mesi, inferiore al 105 % del valore della cauzione richiesta. Questo impegno scritto non è necessario qualora lo preveda la legislazione nazionale. L'organismo competente verifica regolarmente il valore dei beni, titoli ed obbligazioni.

2.

  1. a) Il valore realizzabile di una cauzione del tipo di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettere a), d) e e) va calcolato dall'organismo competente tenendo conto delle spese di realizzo previste;

  2. b) a richiesta dell'organismo competente, la persona che costituisce la cauzione deve comprovare il valore realizzabile della cauzione.

Art. 11

1.

Una cauzione può essere sostituita da un'altra.

Tuttavia, la sostituzione della cauzione è subordinata all'autorizzazione dell'organismo competente qualora:

  1. a) la cauzione sia acquisita ma non ancora incamerata, o

  2. b) la cauzione di sostituzione rientri in uno dei tipi di cauzione di cui all'articolo 8, paragrafo 2.

2. Una cauzione cumulativa può essere sostituita da un'altra cauzione cumulativa a condizione che quest'ultima copra almeno la parte della cauzione cumulativa iniziale che è destinata al momento della sostituzione della cauzione a garantire l'adempimento di uno o più obblighi.

Art. 12

1. Le cauzioni di cui all’articolo 1 sono costituite in euro.

2. In deroga al paragrafo 1, se la cauzione è depositata in uno Stato membro non appartenente alla zona euro, in moneta nazionale, l’importo della cauzione in euro è convertito in tale moneta conformemente all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1913/2006 della Commissione38. L’impegno corrispondente alla cauzione e l’importo eventualmente trattenuto in caso di irregolarità o di inadempienza restano fissati in euro.

Art. 13

Una cauzione depositata in contanti a mezzo trasferimento non si considera costituita sino a che l'organismo competente non abbia accertato che può disporre dell'importo versato.

Art. 14

1. È considerato deposito in contanti l'assegno il cui pagamento sia garantito da un organismo finanziario a tal uopo abilitato dallo stato membro in cui ha sede l'organismo competente interessato. L'organismo competente è obbligato a chiederne il pagamento unicamente quando sta per scadere il termine di garanzia.

2. Un assegno diverso da quello di cui al paragrafo 1 può costituire una cauzione solo quando l'organismo competente ha accertato che può disporre dell'importo versato.

3. Le spese richieste dagli organismi finanziari sono a carico della persona che costituisce la cauzione.