Sez. U, Sentenza n. 15872 del 25/06/2013 (Rv. 626754 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Istanza di fallimento in danno di società - Trasferimento della sede sociale all'estero iscritta nel registro delle imprese successivamente alla sua proposizione - Inopponibilità della corrispondente delibera al creditore istante - Art. 5 cod. proc. civ. - Applicabilità - Conseguenze - Sussistenza della giurisdizione italiana.
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE
È inopponibile al creditore che abbia chiesto il fallimento di una società la deliberazione di trasferimento all'estero della sede di quest'ultima, iscritta nel registro delle imprese successivamente alla proposizione di detta istanza, con conseguente sua insensibilità rispetto al corso della procedura alla stregua dell'art. 5 cod. proc. civ. e sussistenza della giurisdizione italiana.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 6 CORTE COST., Legge Falliment. art. 9, Cod. Civ. art. 2193
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)