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Sez. 2, Sentenza n. 4933 del 27/04/1993 (Rv. 482082 - 01)

Impugnazioni civili - Appello - Appellabilità (provvedimenti appellabili) - Sentenze - Non definitive - Riserva facoltativa di gravame | Impugnazioni immediata di sentenza non definitiva - Cassazione della sentenza d'appello - Passaggio in giudicato della decisione resa in sede di rinvio - Separazione del giudizio rispetto al giudizio ordinario - Conseguenze.
Stato
decisa il 1993-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482082-01

Impugnazioni civili - Appello - Appellabilità (provvedimenti appellabili) - Sentenze - Non definitive - Riserva facoltativa di gravame

Nel caso di impugnazione immediata di sentenza non definitiva, il successivo passaggio in giudicato della decisione resa in sede di giudizio di rinvio, dopo la cassazione della relativa decisione di appello, determina una separazione del giudizio rispetto a quello per la cui decisione sia proseguito il processo originario, con la conseguenza che la cognizione sull'appello avverso la sentenza conclusiva di quest'ultimo spetta, dopo quel giudicato, al giudice competente secondo i criteri ordinari, senza che sussistano le condizioni per la configurazione di una "vis attractiva" della competenza del giudice officiato dalla Corte di Cassazione del suddetto giudizio di rinvio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 340, Cod. Proc. Civ. art. 341, Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)