Sez. 5 - , Ordinanza n. 4239 del 10/02/2022 (Rv. 663881 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE | Accertamento di maggior reddito nei confronti di società di capitali - Società a responsabilità limitata e a ristretta base partecipativa - Accertamento conseguente nei confronti del socio - Obbligo di motivazione dell’atto impositivo notificato al socio - Rinvio “per relationem” alla motivazione dell’avviso emesso nei confronti della società e notificato esclusivamente a quest’ultima - Idoneità - Limiti.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE
In tema di accertamento nei confronti del socio di società a ristretta partecipazione sociale, ove tra l'anno d'imposta sottoposto ad accertamento ed il momento della notificazione alla società dell'atto impositivo il socio sia receduto dalla compagine sociale, è nullo l'avviso di accertamento a lui notificato per i maggiori redditi di capitale presuntivamente distribuiti, quando esso, rinviando "per relationem" alla motivazione dell'avviso di accertamento notificato alla società, manchi dell'allegazione della documentazione citata o della riproduzione dei suoi contenuti essenziali.
Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 42 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2473
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)