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Sez. 1, Sentenza n. 1833 del 04/11/1993 Ud. (dep. 14/02/1994) Rv. 196516 - 01

Armi - In genere | Detenzione e porto illegali di armi da guerra o comuni da sparo - Detenzione e porto di armi clandestine - Concorso di reati - Configurabilità - Sussistenza - Assorbimento - Esclusione.
Stato
decisa il 1993-11-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/196516-01

Armi - In genere

I reati di detenzione e porto di arma clandestina previsti dall'art. 23 della legge 18 aprile 1975, n. 110, concorrono con quelli, di detenzione e porto di arma comune da sparo previsti dagli artt. 2, 4 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, (come sostituiti rispettivamente dagli artt. 10, 12 e 14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497), essendo diversa sia la condotta dell'agente che l'interesse protetto dalle rispettive norme incriminatrici; e, pertanto, non vi può essere assorbimento dei reati di detenzione e porto di arma comune da sparo in quelli di detenzione e porto di arma clandestina. Invece, potrebbe esserci assorbimento del reato di detenzione in quello di porto dell'arma, quando la detenzione sia limitata al tempo in cui è stato posto in essere il reato di porto illegale dell'arma e non abbia avuto alcuna autonomia temporale.

Riferimenti normativi: Legge 14/10/1974 num. 497 art. 10 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 12 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 14 CORTE COST., Legge 18/04/1975 num. 110 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)