Sez. 1, Sentenza n. 3297 del 17/04/1997 (Rv. 503750 - 01)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - IN GENERE | Indennizzi relativi a beni perduti in territori non più soggetti alla sovranità italiana - Mancata documentazione del diritto alla precedenza di cui all'art. 9 della legge n. 135 del 1985 - Conseguenze - Improponibilità o improcedibilità della domanda dei benefici di cui alla legge precitata - Esclusione - Liquidazione dell'indennizzo anche nel caso di ricalcolo - Necessità.
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - IN GENERE
In materia di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero, la mancata documentazione del diritto alla precedenza di cui all'art. 9 della legge 5 aprile 1985, n. 135, non comporta la improponibilità o improcedibilità della domanda per ottenere i benefici contemplati dalla citata legge n. 135 del 1985, dovendo il Ministero del Tesoro ugualmente dar corso alla procedura, provvedendo alla liquidazione anche nel caso di ricalcolo dell'indennizzo a norma dell'art. 8, primo comma, della legge su citata, non consentendo questa una distinzione, ai fini del pagamento, tra indennizzo già determinato da ricalcolare ed indennizzo da calcolare ex novo.
Riferimenti normativi: Legge 05/04/1985 num. 135 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)