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Sez. 3, Sentenza n. 10598 del 29/07/1999 Ud. (dep. 10/09/1999) Rv. 214306 - 01

NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - ALL'IMPUTATO - NON DETENUTO - IN GENERE | Sentenza costituzionale n.346 del 1998 - Illegittimità costituzionale dell'art.8 della legge n.890 del 1982 in tema di notificazioni a mezzo posta - Rapporti giuridici non ancora definiti con giudicato - Applicabilità.
Stato
decisa il 1999-07-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/214306-01

NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - ALL'IMPUTATO - NON DETENUTO - IN GENERE

In tema di notificazioni a mezzo posta, la Corte costituzionale, con sentenza n.346 del 1998, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.8, secondo comma, della legge n.890 del 1982, nella parte in cui non prevede che, in caso di rifiuto di ricevere il piego o di firmare il registro di consegna da parte delle persone abilitate alla ricezione ovvero in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopramenzionate, del compimento delle formalità descritte e del deposito del piego sia data notizia al destinatario medesimo con raccomandata con avviso di ricevimento, nonché del terzo comma del medesimo articolo, nella parte in cui prevede che il piego sia restituito al mittente, in caso di mancato ritiro da parte del destinatario, dopo dieci giorni dal deposito presso l'ufficio postale. Tale sentenza, secondo quanto stabilito dall'art.136 Cost. e dall'art.30 della legge n.87 del 1953, ha efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ma si applica immediatamente a tutti i rapporti non esauriti, vale a dire quelli rispetto ai quali non è intervenuta una decisione passata in giudicato ovvero altro evento cui l'ordinamento ricollega il consolidamento del rapporto processuale. (Fattispecie nella quale si era proceduto alla notificazione del decreto di citazione in appello a mezzo posta ed in assenza del destinatario senza dare comunicazione allo stesso del compimento delle formalità prescritte e del deposito del piego con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, mentre il piego era stato restituito al mittente dopo dieci giorni dal deposito presso l'ufficio postale).

Riferimenti normativi: Legge 20/11/1982 num. 890 art. 8 com. 2 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 8 com. 3 CORTE COST., Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 157 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)