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Sez. 1, Sentenza n. 1428 del 17/06/1967 (Rv. 328067 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - ACQUIESCENZA - PARZIALE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1967-06-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/328067-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - ACQUIESCENZA - PARZIALE - CONDIZIONI.*

L'art. 329 cod.proc.civ., per il quale l'impugnazione parziale importa acquiescenza alle parti della sentenza non investite dal gravame, esige, per la sua applicazione, che dal contesto dell'atto di impugnazione si evinca, in modo non equivoco, che questa si sia voluta limitare a determinate parti della decisione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)