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Sez. 1, Sentenza n. 1756 del 20/05/1969 (Rv. 340798 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - MANCANZA - INAMMISSIBILITA DELL'IMPUGNAZIONE.*
Stato
decisa il 1969-05-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/340798-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - MANCANZA - INAMMISSIBILITA DELL'IMPUGNAZIONE.*

La mancata integrazione del contraddittorio, disposta dal giudice dell'impugnazione in causa inscindibile, comporta l'inammissibilita dell'impugnazione stessa. (Conf. 907-67, mass. N. 327106).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)