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Sez. 5, Sentenza n. 5074 del 13/01/1987 Ud. (dep. 24/04/1987) Rv. 175774 - 01

SENTENZA PENALE - RELAZIONE TRA LA SENTENZA E L'ACCUSA CONTESTATA - IN GENERE - VIOLAZIONE - NULLITÀ SANABILE - SUSSISTENZA - RAGIONE - DEDUCIBILITÀ PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-01-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/175774-01

SENTENZA PENALE - RELAZIONE TRA LA SENTENZA E L'ACCUSA CONTESTATA - IN GENERE - VIOLAZIONE - NULLITÀ SANABILE - SUSSISTENZA - RAGIONE - DEDUCIBILITÀ PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*

La nullità derivante dalla inosservanza dell'art. 477 C.P.P. ha carattere relativo e non può dedursi per la prima volta in Cassazione, sia per il divieto di cui all'art. 525 C.P.P. che per la preclusione derivante dai limiti dell'effetto devolutivo dell'appello: tale preclusione non può eludersi adducendo che la sentenza d'appello avrebbe ripetuto e, quindi, fatto propria l'inosservanza della norma processuale da parte del primo giudice. (Conf mass n 174238, e ivi citate; contra mass n 173614).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 477, Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 525

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)