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Sez. 1, Sentenza n. 27472 del 09/12/2013 (Rv. 629510 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO | Arbitrato - Regime anteriore al d.lgs. n. 40 del 2006 - Art. 824 bis cod. proc. civ. introdotto dal d.lgs. predetto - Efficacia retroattiva - Esclusione - Conseguenze - Rilevabilità d'ufficio del giudicato arbitrale - Esclusione - Rilevabilità ad eccezione di parte - Necessità.
Stato
decisa il 2013-12-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/629510-01

COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO

In tema di arbitrato, l'art. 824 bis cod. proc. civ., introdotto con il d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, non ha effetti retroattivi e quindi gli arbitrati anteriori a tale d.lgs. non acquistano l'efficacia di una sentenza del giudice ordinario ma rimangono atti di autonomia privata, con la conseguenza che il giudicato non è rilevabile d'ufficio, ma necessita di una specifica eccezione di parte che, pur non richiedendo l'uso di formule sacramentali, postula una manifestazione di volontà che indichi in modo inequivoco l'intento di invocare gli effetti del giudicato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 824 bis, Legge 02/02/2006 num. 40 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)