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Sez. 3, Ordinanza n. 9101 del 07/04/2025 (Rv. 674609-01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE | Diritto di surroga dell’assicuratore sociale per l’indennità giornaliera ex art. 68 del d.P.R. n. 1124 del 1965 - Danno civile - Contenuto. PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITA' - RIVALSA DELL'ENTE ASSICURATORE - In genere.
Stato
decisa il 2025-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/674609-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE

Ai fini del riconoscimento del diritto di surroga dell'assicuratore sociale per l'indennità giornaliera ex art. 68 del d.P.R. n. 1124 del 1965, occorre accertare se l'indennizzo pagato dall'assicuratore sociale ha ristorato o prevenuto un pregiudizio qualificabile come danno civile - inclusa la perdita della remunerazione durante il periodo di malattia, quale pregiudizio diverso dal danno patrimoniale futuro, da lucro cessante, per la perdita della capacità lavorativa specifica -, a nulla rilevando che la vittima ne abbia (o meno) chiesto il risarcimento al terzo responsabile.

Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 68

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)