Sez. 3, Sentenza n. 4755 del 11/03/2016 (Rv. 639445 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - VEICOLI - PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO (P.R.A.) E STATISTICA VEICOLI | Sinistro stradale - Dati risultanti dal p.r.a. - Valore presuntivo per l'individuazione del soggetto obbligato a risarcire i danni - Prova contraria - Ammissibilità - Mero generico riferimento al rapporto dei Carabinieri - Insufficienza.
CIRCOLAZIONE STRADALE - VEICOLI - PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO (P.R.A.) E STATISTICA VEICOLI
Le risultanze del pubblico registro automobilistico (p.r.a.) costituiscono prova presuntiva in ordine al proprietario dell'autovettura obbligato a risarcire i danni da circolazione stradale, che può essere vinta da prova contraria, ma non dal mero generico riferimento al rapporto dei Carabinieri, senza la specificazione della documentazione da essi presa in visione al fine di rilevare un diverso proprietario del veicolo.
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 15/03/1927 num. 436 art. 6, Legge 19/02/1928 num. 510 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)