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Sez. 1, Sentenza n. 3718 del 30/05/1983 (Rv. 428627 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - REVISIONE DELLE CONDIZIONI DI AFFIDAMENTO - COMPETENZA DEL TRIBUNALE ORDINARIO.*
Stato
decisa il 1983-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428627-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - REVISIONE DELLE CONDIZIONI DI AFFIDAMENTO - COMPETENZA DEL TRIBUNALE ORDINARIO.*

Spetta al tribunale ordinario la Competenza ad emettere i provvedimenti di revisione delle condizioni di affidamento dei figli minori già adottate in Sede di separazione personale dei coniugi (sia con sentenza sia mediante omologazione di separazione consensuale) ai sensi dell'art. 155 ultimo comma cod. civ., essendo riservata alla Competenza del tribunale per i minorenni soltanto le ipotesi in cui, come causa della richiesta modificazione delle condizioni di affidamento, si chieda un intervento ablativo o limitativo della potestà dei genitori a norma degli artt. 330 e 333 cod. civ.. (Conf 1551/83, mass n 426380; (961/82, mass n 418830).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Cod. Civ. art. 330, Cod. Civ. art. 333 CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 38 CORTE COST., Legge 30/03/1942 num. 318 art. 38 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)