Sez. 7, Ordinanza n. 30137 del 30/04/2014 Cc. (dep. 09/07/2014) Rv. 260166 - 01
ESECUZIONE - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - PROCEDIMENTO - RICORSO PER CASSAZIONE | Misura di sicurezza - Proroga - Inammissibilità - Conversione in appello - Necessità.
ESECUZIONE - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - PROCEDIMENTO - RICORSO PER CASSAZIONE
Il ricorso in cassazione proposto avverso il provvedimento con cui il magistrato di sorveglianza dispone la proroga di una misura di sicurezza - nella specie della libertà vigilata - va convertito in appello, non essendo consentito dall'art. 569 cod. proc. pen. il ricorso "per saltum", se non avverso le sentenze.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 569 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 580
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)