Sez. L, Sentenza n. 1483 del 06/03/1986 (Rv. 444858 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - IN GENERE - TERMINI EX ART. 435, PRIMO COMMA, COD. PROC. CIV. - NATURA ORDINATORIA - INOSSERVANZA - CONSEGUENZA - NULLITÀ O IMPROCEDIBILITÀ - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - IN GENERE - TERMINI EX ART. 435, PRIMO COMMA, COD. PROC. CIV. - NATURA ORDINATORIA - INOSSERVANZA - CONSEGUENZA - NULLITÀ O IMPROCEDIBILITÀ - ESCLUSIONE.*
In tema di appello nel nuovo rito del lavoro, i termini previsti dal primo comma dell'art. 435 cod. proc. civ. - il quale stabilisce che il Presidente del tribunale entro cinque giorni dalla data di deposito del ricorso nomina il giudice relatore e fissa, non oltre sessanta giorni dalla data medesima, l'udienza di discussione davanti al collegio - hanno natura ordinatoria, secondo la generale previsione del secondo comma dell'art. 152 cod. proc. civ.; pertanto, il mancato rispetto di essi non è causa di nullità né, in particolare, importa improcedibilità dell'appello la fissazione dell'udienza di discussione oltre il termine di sessanta giorni sopra menzionato. (V 4496/81, mass n 415206).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)