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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 64 del 1999

Decisione
decisa il 1999-02-24, depositata il 1999-03-05
ECLI
ECLI:IT:COST:1999:64
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 24465

  • Notificazione
  • Notificazioni a mezzo posta
  • Assenza del destinatario o rifiuto delle persone abilitate a ricevere il piego
  • Notizia dell'avviso di deposito dell'atto presso un pubblico ufficio mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, come disposto dall'art. 140 cod. proc. civ.
  • Mancata previsione
  • Pretesa disparità di trattamento con pretesa incidenza sul diritto di difesa
  • Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima
  • Manifesta inammissibilità.
Leggi la massima
È manifestamente inammissibile, per intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale (sent. n. 346 del 1998), la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 l. 20 novembre 1982, n. 890, sollevata con riferimento agli artt. 3 e 34 Cost.. - S. n. 346/1998.

Norme impugnate

  • art. 8 legge 20 novembre 1982, n. 890

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), promosso con ordinanza emessa il 31 dicembre 1997 dal pretore di Lucca nel procedimento civile vertente tra Pardini Antonio e la Prefettura di Lucca, iscritta al n. 571 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1998; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1999 il giudice relatore Annibale Marini;
punto 1
Ritenuto che con ordinanza emessa il 31 dicembre 1997 il pretore di Lucca ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), "nella parte in cui non prevede che il destinatario della notifica, dopo l'avviso lasciato presso la sua abitazione o ufficio o azienda, riceva notizia di tale attività tramite raccomandata a.r., come invece previsto dall'art. 140 c.p.c."; che, ad avviso del giudice a quo la diversità di disciplina prevista dall'art. 140 del codice di procedura civile, per il caso di notificazione personalmente eseguita dall'ufficiale giudiziario, e dall'art. 8 della legge n. 890 del 1982, per il caso di notificazione effettuata a mezzo del servizio postale, in relazione alle medesime ipotesi diassenza del destinatario e di rifiuto, mancanza, inidoneità o assenza delle altre persone abilitate a ricevere l'atto, violerebbe il principio di eguaglianza, per l'ingiustificato e deteriore trattamento riservato ai destinatari, assenti, della notificazione eseguita a mezzo posta; che la norma denunciata sarebbe, altresì, lesiva del diritto di difesa del destinatario dell'atto da notificare il quale, per cause anche accidentali, potrebbe non avere conoscenza dell'avviso di deposito dell'atto presso l'ufficio postale, affisso dall'agente postale alla porta d'ingresso o immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda;
punto 2
Considerato che questa Corte, pronunciandosi su identica questione sollevata dal medesimo giudice, ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, secondo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890, proprio "nella parte in cui non prevede che, in caso di rifiuto di ricevere il piego o di firmare il registro di consegna da parte delle persone abilitate alla ricezione ovvero in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, del compimento delle formalità descritte e del deposito del piego sia data notizia al destinatario medesimo con raccomandata con avviso di ricevimento" (sentenza n. 346 del 1998); che la questione va pertanto dichiarata manifestamente inammissibile;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), sollevata dal pretore di Lucca con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1999. Il Presidente: Granata Il redattore: Marini Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 5 marzo 1999. Il direttore della cancelleria: Di Paola

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