Sez. 3, Sentenza n. 50338 del 22/09/2016 Cc. (dep. 28/11/2016) Rv. 268386 - 01
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Reati tributari - D.Lgs. n. 158 del 2015 - Abrogazione dell'art. 1, comma 143, l. n. 244 del 2007, che richiamava l'art. 322 ter cod. pen. - Introduzione dell'art. 12 bis D.Lgs. n. 74 del 2000 - Continuità normativa tra le due previsioni - Sussistenza - Conseguenze - Confisca anche per equivalente dei beni costituenti profitto o prezzo del reato - Obbligo in caso di sentenza di condanna o di patteggiamento - Sussistenza.
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE
In materia di reati tributari, la confisca, anche per equivalente, dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo di uno dei delitti previsti dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, deve essere sempre disposta nel caso di condanna o di sentenza di applicazione concordata della pena, stante l'identità della lettera e la piena continuità normativa tra la disposizione di cui all'art. 12-bis, comma secondo, del predetto D.Lgs. (introdotta dal D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158), e la previgente fattispecie prevista dall'art. 322-ter cod. pen., richiamato dall'art. 1, comma 143, l. 24 dicembre 2007, n. 244, abrogata dall'art. 14 del citato D.Lgs. n. 158 del 2015.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 322 ter, Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 12 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 24/09/2015 num. 158 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/09/2015 num. 158 art. 14 CORTE COST., Legge 24/12/2007 num. 244 art. 1 com. 143 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)