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Sez. L, Sentenza n. 189 del 10/01/1984 (Rv. 432447 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE - LITISCONSORZIO SOSTANZIALE - INTEGRAZIONE NECESSARIA DEL CONTRADDITTORIO - PRESUPPOSTI - ACCERTAMENTO DA PARTE DEI GIUDICI ANCHE IN FASE DI IMPUGNAZIONE - PLURALITÀ DI RAPPORTI OBBLIGATORI DISTINTI ED AUTONOMI - INTERVENTO IN CAUSA DEL TERZO PER ORDINE DEL GIUDICE - LITISCONSORZIO NECESSARIO PROCESSUALE - CONFIGURABILITÀ - FUNZIONE - ACCERTAMENTO RELATIVO - COMPITO ESCLUSIVO DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO - CONTROLLO DA PARTE DEL GIUDICE DELL'IMPUGNAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1984-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/432447-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE - LITISCONSORZIO SOSTANZIALE - INTEGRAZIONE NECESSARIA DEL CONTRADDITTORIO - PRESUPPOSTI - ACCERTAMENTO DA PARTE DEI GIUDICI ANCHE IN FASE DI IMPUGNAZIONE - PLURALITÀ DI RAPPORTI OBBLIGATORI DISTINTI ED AUTONOMI - INTERVENTO IN CAUSA DEL TERZO PER ORDINE DEL GIUDICE - LITISCONSORZIO NECESSARIO PROCESSUALE - CONFIGURABILITÀ - FUNZIONE - ACCERTAMENTO RELATIVO - COMPITO ESCLUSIVO DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO - CONTROLLO DA PARTE DEL GIUDICE DELL'IMPUGNAZIONE - ESCLUSIONE.*

In ipotesi di litisconsorzio sostanziale, la necessità della integrazione del contraddittorio in primo grado dipende dalla esistenza di una norma di legge, la cui sussistenza è soggetta a valutazione, anche ex officio, da parte dei giudici pure nella successiva fase di impugnazione, per contro in ipotesi di pluralità di rapporti obbligatori, distinti ed autonomi, pur se tra loro collegati, l'intervento in causa del terzo per ordine del giudice, che dà vita a litisconsorzio necessario processuale, è determinato dall'interesse di ordine pubblico di attuare l'economia dei giudizi e di evitare la possibilità di giudicati contraddittori e la valutazione di tale interesse è rimessa al solo giudice di primo grado, al di fuori di ogni controllo da parte del giudice della impugnazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 107, Cod. Proc. Civ. art. 270, Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)