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Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche

Testo in vigore al

Art. 60 Oneri di utilita' sociale

1. Le erogazioni liberali fatte a favore dei dipendenti per specifiche
finalita' di educazione, istruzione, ricreazione, beneficenza, culto o assistenza sociale sono deducibili per un ammontare complessivamente non superiore al cinque per mille dell'ammontare delle retribuzioni per lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione annuale.

2. Sono inoltre deducibili:

  1. a) le erogazioni liberali fatte a favore di persone giuridiche
    che perseguono esclusivamente finalita' comprese fra quelle indicate nel precedente comma o finalita' di ricerca scientifica, per un ammontare complessivamente non superiore al due per cento del reddito d'impresa dichiarato;

  2. b) le erogazioni liberali fatte a favore di persone giuridiche
    aventi sede nel Mezzogiorno che perseguono esclusivamente finalita' di ricerca scientifica, per un ammontare complessivamente non superiore al due per cento del reddito d'impresa dichiarato;

  3. c) le erogazioni liberali fatte a favore di universita' e di
    istituti di istruzione universitaria, per un ammontare complessivamente non superiore al due per cento del reddito d'impresa dichiarato.

3. Le erogazioni a titolo di liberalita' diverse da quelle considerate
dai commi precedenti non sono ammesse in deduzione.

Art. 61 Altri costi e oneri

1. Le imposte sul reddito e quelle per le quali e' prevista la
rivalsa, anche facoltativa, non sono ammesse in deduzione. Le altre imposte sono deducibili nel periodo d'imposta in cui avviene il pagamento o ha inizio la riscossione dei ruoli nei quali sono iscritte. Gli accantonamenti per imposte non ancora definitivamente accertate sono deducibili nei limiti dell'ammontare corrispondente alle dichiarazioni annuali, agli accertamenti degli uffici o alle decisioni delle commissioni tributarie.

2. I contributi ad associazioni sindacali e di categoria sono
deducibili se e nella misura in cui sono corrisposti in base a formale deliberazione dell'associazione e con carattere di periodicita'.

3. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 4 NOVEMBRE 1982, N. 626.

Art. 62 Valutazione delle rimanenze

1. Le rimanenze dei beni indicati nel primo comma dell'art. 53 si
valutano distintamente per categorie omogenee, formate da tutti i beni del medesimo tipo e della medesima qualita'. Possono tuttavia essere inclusi nella stessa categoria beni dello stesso tipo ma di diversa qualita', i cui valori unitari non divergano sensibilmente, e beni di diverso tipo aventi uguale valore unitario.

2. Nel primo periodo d'imposta in cui si verificano, le rimanenze sono
valutate attribuendo a ogni unita' il valore risultante dalla divisione del costo complessivo dei beni prodotti e acquistati nel periodo stesso per la loro quantita'.

3. Nei periodi d'imposta successivi, se la quantita' delle rimanenze
e' aumentata rispetto al periodo precedente, le maggiori quantita', valutate a norma del secondo comma, costituiscono voci distinte per periodo di formazione. Se invece la quantita' e' diminuita, la diminuzione si imputa agli incrementi formati nei periodi d'imposta precedenti, a partire dal piu' recente.

4. Se il valore unitario dei beni, determinato a norma dei commi
precedenti, e' superiore al valore normale di essi nell'ultimo trimestre del periodo d'imposta, la valutazione puo' essere fatta moltiplicando l'intera quantita' di beni, indipendentemente dal periodo di formazione, per il valore normale.

5. COMMA ABROGATO DAL D.L. 19 DICEMBRE 1984, N. 853, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 17 FEBBRAIO 1985, N. 17
.

6. I prodotti in corso di lavorazione sono valutati in base ai costi
sostenuti nel periodo d'imposta.

7. Ai fini delle valutazioni di cui ai precedenti commi si comprendono
nei costi anche gli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali.

8. Le rimanenze di un periodo d'imposta, determinate a norma del
presente articolo e tenuto anche conto delle rettifiche apportate dall'ufficio delle imposte, costituiscono le giacenze iniziali del periodo d'imposta successivo.

9. COMMA ABROGATO DAL D.L. 19 DICEMBRE 1984, N. 853, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 17 FEBBRAIO 1985, N. 17
.

10. COMMA ABROGATO DAL D.L. 19 DICEMBRE 1984, N. 853, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 17 FEBBRAIO 1985, N. 17
.

11. COMMA ABROGATO DAL D.L. 19 DICEMBRE 1984, N. 853, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 17 FEBBRAIO 1985, N. 17

12. .

13. Se per effetto dell'applicazione delle disposizioni contenute nel
presente articolo le rimanenze risultano rivalutate, l'ammontare della rivalutazione concorre per un quinto alla formazione del reddito di impresa nel periodo d'imposta in cui le variazioni sono apportate.

14. Il residuo importo concorre alla formazione del reddito in quote
costanti nei quattro periodi di imposta successivi.

Art. 63 Opere e servizi in corso di esecuzione

1. Le opere, le forniture e i servizi, pattuiti come oggetto unitario
e con tempo di esecuzione ultrannuale in contratti di appalto, somministrazione, vendita su ordinazione e simili sono compresi fra le rimanenze di ciascun periodo d'imposta al termine del quale sono in corso di esecuzione e fra le giacenze iniziali di quello successivo.

2. La valutazione, in relazione a tutte le prestazioni effettuate fin
dall'inizio di esecuzione del contratto, e' fatta sulla base dei corrispettivi pattuiti, al lordo degli eventuali acconti o ritenute di garanzia. Delle maggiorazioni di prezzo richieste in applicazione di disposizioni di legge o di clausole contrattuali si tiene conto, finche' non siano state definitivamente stabilite, in misura non inferiore al cinquanta per cento. Per la parte di opere, forniture e servizi coperta da stati di avanzamento la valutazione e' fatta in base ai corrispettivi liquidati.

3. La valutazione fatta a norma del precedente comma puo' essere
ridotta in qualsiasi periodo d'imposta, per rischio contrattuale a giudizio del contribuente, in misura non superiore al due per cento.

4. I corrispettivi liquidati a titolo definitivo dal committente si
comprendono tra i ricavi e la valutazione tra le rimanenze, in caso di liquidazione parziale, e' limitata alla parte non ancora liquidata. Ogni successiva variazione dei corrispettivi e' imputata al reddito del periodo d'imposta in cui e' stata definitivamente stabilita.

5. Alla dichiarazione annuale deve essere allegato, distintamente per
ciascuna opera, fornitura o servizio pluriennale, un prospetto recante la indicazione degli estremi del contratto, delle generalita' e della residenza del committente, della scadenza prevista, degli elementi tenuti a base per la valutazione e della collocazione di tali elementi nei conti dell'impresa.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando le
opere, forniture o servizi pluriennali formano oggetto, come complesso unitario e con scadenze ricadenti nello stesso periodo d'imposta, di piu' contratti fra le stesse parti. Le disposizioni stesse possono essere applicate, su richiesta del contribuente, anche quando si tratta di opere, forniture o servizi di durata contrattuale inferiore a un anno in corso di esecuzione al termine del periodo d'imposta.

Art. 64 Valutazione dei titoli

1. Le disposizioni dell'art. 62, in quanto applicabili, valgono anche
per la valutazione dei titoli azionari, obbligazionari e similari di cui al secondo comma dell'art. 53, salvo, quanto stabilito nei successivi commi del presente articolo.

2. Si considerano della stessa categoria i titoli emessi da uno stesso
soggetto e aventi uguali caratteristiche.

3. Il numero e il valore nominale delle azioni ricevute gratuitamente
si aggiungono al numero e al costo di quelle gia' possedute in proporzione alle quantita' delle singole voci della corrispondente categoria. Nella stessa proporzione l'aumento gratuito del valore nominale delle azioni gia' possedute si aggiunge al costo delle azioni stesse.

4. Le disposizioni del precedente comma non si applicano se le azioni
ricevute gratuitamente o l'aumento del valore nominale di quelle gia' possedute non costituiscono reddito ai sensi dell'art. 45. In tal caso il numero delle azioni gratuite si aggiunge al numero di quelle gia' possedute in proporzione alle quantita' delle singole voci della corrispondente categoria.

5. Il valore normale dei titoli quotati in borsa e' determinato in
base alla media dei prezzi di compenso dell'ultimo trimestre del periodo d'imposta. Per le azioni e i titoli similari non quotati in borsa si tiene proporzionalmente conto delle diminuzioni patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato dalle societa' emittenti, in confronto all'ultimo bilancio anteriore alla data in cui le azioni vennero acquistate, o da deliberazioni adottate ai sensi dell'art. 2446 del codice civile; per le obbligazioni e i titoli similari non quotati in borsa si tiene conto delle diminuzioni di valore comprovate da elementi certi e precisi.

6. Le somme versate a copertura di perdite delle societa' emittenti,
in base a formale deliberazione di queste e in proporzione alle quote di partecipazione, si aggiungono al costo delle azioni in proporzione alle quantita' delle singole voci della corrispondente categoria. Di esse non si tiene conto ai fini della determinazione del valore normale delle azioni non quotate in borsa.

Art. 65 Accantonamenti di quiescenza e previdenza

1. Gli accantonamenti relativi al trattamento di quiescenza e di
previdenza del personale sono deducibili nei limiti delle quote maturate nel periodo d'imposta in conformita' alle disposizioni legislative e contrattuali che regolano il rapporto di lavoro dei singoli dipendenti.

2. Ai fini della determinazione del reddito d'impresa i maggiori
accantonamenti necessari per adeguare i fondi di quiescenza e di previdenza a sopravvenute modificazioni normative e retributive non possono essere ripartiti in piu' di tre periodi d'imposta, compreso quello di decorrenza degli effetti delle modificazioni.

Art. 66 Accantonamenti per rischi su crediti

1. Gli accantonamenti iscritti in apposito fondo del passivo a fronte
dei rischi su crediti sono deducibili, in ciascun periodo di imposta, nel limite dello 0,50 per cento dell'ammontare complessivo dei crediti risultanti in bilancio derivanti dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi indicate dal primo comma dell'art. 53 o derivanti, per le aziende e gli istituti di credito, dalle operazioni di erogazione del credito alla clientela. La deduzione e' ammessa entro il limite massimo dello 0,20 per cento quando l'accantonamento globale ha raggiunto il 2 per cento dei crediti sopra indicati esistenti alla fine del periodo di imposta e non e' ulteriormente ammessa quando l'accantonamento ha raggiunto il 5 per cento.

2. Le perdite su crediti verificatesi nel periodo di imposta sono
deducibili ai sensi dell'art. 57 limitatamente alla parte non compensata dagli accantonamenti. Se in un periodo di imposta l'ammontare globale dell'accantonamento risulta superiore al 5 per cento dell'ammontare dei crediti l'eccedenza concorre a formare il reddito del periodo stesso.

3. Per le aziende e gli istituti di credito restano fermi, fino al
riassorbimento, i maggiori accantonamenti effettuati anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell'art. 2 della legge 27 luglio 1962, n. 1228.

4. COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 23 DICEMBRE 1975, N. 683.

5. Gli accantonamenti per rischi su crediti per interessi di mora
sono deducibili in ciascun periodo di imposta, se iscritti in apposito fondo del passivo distinto da quello di cui al primo comma, fino a concorrenza dell'ammontare dei crediti stessi imputato al conto dei profitti e delle perdite. Si applicano le disposizioni del secondo comma, calcolando l'eccedenza con riferimento all'intero ammontare dei crediti per interessi di mora risultante in bilancio
.

Art. 67 Altri accantonamenti

1. Gli accantonamenti iscritti in apposito fondo del passivo a fronte
di lavori ciclici di manutenzione e revisione delle navi e degli aeromobili sono deducibili nei limiti del cinque per cento del costo di ciascuna nave o aeromobile risultante all'inizio del periodo d'imposta dal registro dei beni ammortizzabili e riconosciuto ai fini dell'imposta sul reddito. La differenza tra l'ammontare complessivamente dedotto e il costo effettivamente sostenuto concorre a formare il reddito d'impresa nel periodo d'imposta in cui ha termine il ciclo.

2. Non sono ammesse deduzioni per accantonamenti diversi da quelli
espressamente considerati dalle disposizioni di questo titolo.

Art. 68 Ammortamento dei beni materiali

1. Le quote di ammortamento degli immobili, degli impianti, dei
macchinari e degli altri beni mobili sono deducibili a partire dal primo periodo d'imposta in qualsiasi momento dal quale il bene e' stato utilizzato o avrebbe potuto essere utilizzato. Per le imprese di nuova costituzione l'inizio dell'ammortamento puo' essere differito al primo periodo d'imposta in cui sono stati conseguiti ricavi.

2. La deduzione e' ammessa in misura non superiore a quella risultante
dall'applicazione al costo dei beni, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e al lordo degli eventuali contributi di terzi, dei coefficienti stabiliti con apposita tabella approvata con decreto del Ministro per le finanze e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. I coefficienti sono stabiliti per categorie di beni omogenei in base al normale periodo di deperimento e consumo nei vari settori produttivi.

3. La misura massima indicata nel precedente comma puo' essere
superata, in ciascun periodo d'imposta, in proporzione alla piu' intensa utilizzazione dei beni rispetto a quella normale del settore e puo' essere in ogni caso aumentata a titolo di ammortamento anticipato, nel primo periodo di imposta e nei due successivi, di una quota non superiore al quindici per cento del costo.

4. Se l'ammortamento e' fatto in misura inferiore a quella indicata
nel secondo comma la differenza e' ammortizzabile nei periodi d'imposta successivi al termine del normale periodo di ammortamento.
Tuttavia se l'ammortamento fatto in un periodo di imposta e' inferiore alla meta' della misura stessa il minore ammontare non concorre a formare la differenza ammortizzabile, a meno che non dipenda dalla effettiva minore utilizzazione del bene rispetto a quella normale del settore.

5. In caso di eliminazione di beni non ancora completamente
ammortizzati dal complesso produttivo, il costo residuo e' ammesso in deduzione, ma costituisce sopravvenienza attiva se il bene viene successivamente ceduto a titolo gratuito.

6. Per i beni il cui costo unitario non supera lire cinquantamila e'
ammessa la deduzione integrale dei costi nel periodo d'imposta in cui sono stati acquisiti.

7. I costi di manutenzione, riparazione, ammodernamento e
trasformazione sono deducibili fino al limite del cinque per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili risultante all'inizio del periodo d'imposta dal registro dei beni ammortizzabili e riconosciuto ai fini dell'imposta sul reddito.
L'eccedenza e' deducibile in quote costanti nei cinque periodi d'imposta successivi. Per specifici settori di attivita' economiche il Ministro delle finanze puo' stabilire con apposito decreto diversi criteri e modalita' di deduzione dei predetti costi.

Art. 69 Ammortamento dei beni immateriali

1. Per i diritti di brevetto industriale e gli altri diritti di
utilizzazione di opere dell'ingegno sono deducibili quote costanti di ammortamento del costo, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e al lordo degli eventuali contributi di terzi, rapportate alla durata di utilizzazione prevista dalla legge o dal contratto. Se la durata di utilizzazione non e' determinabile le quote di ammortamento sono deducibili in misura non superiore a un quinto del costo.

2. Le disposizioni del precedente comma valgono anche per i diritti di
utilizzazione dei marchi di fabbrica e di commercio, per i diritti di utilizzazione di processi, formule e simili e per i diritti di utilizzazione di informazioni relative ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico.

3. Le quote di ammortamento del valore di avviamento iscritto
nell'attivo del bilancio sono deducibili in misura non superiore a un quinto del valore stesso.

4. Per gli ammortamenti fatti in misura diversa da quelle indicate nei
precedenti commi si applicano le disposizioni del terzo e del quarto comma dell'art. 68. Le disposizioni dei commi primo, quinto e sesto dello stesso articolo valgono anche per l'ammortamento dei beni immateriali di cui al presente articolo.

Art. 70 Ammortamento dei beni gratuitamente devolvibili

1. Per i beni gratuitamente devolvibili alla scadenza di una
concessione sono deducibili, fino al periodo d'imposta anteriore a quello in cui avviene la devoluzione e indipendentemente dall'ammortamento di cui agli articoli precedenti, quote costanti di ammortamento finanziario.

2. La quota di ammortamento finanziario deducibile e' determinata
dividendo il costo originario dei beni, diminuito degli eventuali contributi corrisposti dal concedente, per il numero degli anni di durata della concessione. Se la concessione viene prorogata la quota deducibile e' proporzionalmente ridotta a partire dal periodo d'imposta in cui la proroga e' stata convenuta.

3. In caso di incremento e di decremento del costo originario dei
beni, per effetto di sostituzioni a costi superiori o inferiori, di ampliamenti, ammodernamenti o trasformazioni, di perdite e di ogni altra causa, la quota di ammortamento finanziario deducibile e' rispettivamente aumentata o diminuita, a partire dal periodo d'imposta in cui si e' verificato l'incremento o il decremento, in misura pari all'ammortamento di esso diviso per il numero dei residui anni di durata della concessione.

4. L'eventuale differenza tra l'ammontare complessivo delle quote di
ammortamento finanziario dedotte durante la concessione e l'ultimo valore dei beni riconosciuto ai fini dell'imposta sul reddito e non ancora ammortizzato ai sensi dei precedenti articoli concorre a formare il reddito di impresa nel periodo d'imposta in cui avviene la devoluzione.

5. Per le concessioni relative alla costruzione e all'esercizio di
opere pubbliche sono ammesse quote di ammortamento differenziate da calcolare sull'investimento complessivo realizzato. Le quote di ammortamento sono determinate nei singoli casi con decreto del Ministro per le finanze, anche in deroga alle disposizioni del secondo comma dell'art. 58 e del quarto comma dell'art. 71, in rapporto proporzionale alle quote previste nel piano economico finanziario della concessione.

Art. 71 Ammortamento dei costi ad utilizzazione pluriennale

1. I costi relativi a studi e ricerche sono deducibili nel periodo
d'imposta in cui sono stati sostenuti, ovvero in quote costanti nel periodo stesso e nei periodi successivi ma non oltre il quarto. Ai contributi corrisposti a norma di legge dallo Stato o da altri enti pubblici a fronte di tali costi si applica l'ultimo comma dell'art. 55
.

2. Le spese di pubblicita' sono deducibili o per l'intero ammontare
nel periodo d'imposta in cui sono state sostenute o per quote costanti nel periodo stesso e nei due successivi.

3. Ogni altro costo ad utilizzazione pluriennale e' deducibile nel
limite della quota imputabile a ciascun periodo d'imposta.

4. I costi ad utilizzazione pluriennale, comprese le spese di
costituzione, sostenuti dalle imprese di nuova costituzione, nei periodi d'imposta anteriori a quello in cui sono stati conseguiti i primi ricavi sono deducibili nel periodo stesso e nei quattro successivi per una parte non superiore, in ciascun periodo, al cinquanta per cento del loro ammontare complessivo. Gli interessi passivi sostenuti dalle imprese stesse nei suddetti periodi d'imposta sono deducibili, nella proporzione di cui al primo comma dell'art. 58, per un quinto del loro ammontare nel periodo d'imposta in cui sono Stati conseguiti i primi ricavi e per un quinto in ciascuno dei quattro periodi d'imposta successivi.

Art. 72 Imprese minori

1. Nei confronti delle imprese che secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono ammesse alla tenuta della contabilita' semplificata e non hanno optato per il regime normale il reddito d'impresa e' costituito dalla differenza tra l'ammontare complessivo dei ricavi, delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive e l'ammontare complessivo dei seguenti costi:

  1. 1) costo dei beni impiegati nella produzione nell'acquisto dei
    beni ceduti e dei servizi prestati, di cui all'art. 53;

  2. 2) costo dei beni di cui agli articoli 68 e 69 di costo unitario
    non superiore a un milione di lire;

  3. 3) quote di ammortamento dei beni di cui agli articoli 68 e 69 di
    costo unitario superiore a un milione di lire;

  4. 4) spese per le retribuzioni al personale dipendente;

  5. 5) compensi e altre somme corrisposti a terzi e assoggettati a
    ritenuta a titolo d'imposta o di acconto;

  6. 6) canoni di locazione;

  7. 7) interessi passivi;

  8. 8) premi di assicurazione;

  9. 9) spese per illuminazione e per energia motrice;

  10. 10) costo dei carburanti e lubrificanti;

  11. 11) perdite, sopravvenienze passive e minusvalenze di cui
    all'art. 57;

  12. 12) tutti gli altri costi e spese documentati. I Costi e gli
    oneri non documentati sono deducibili nelle seguenti percentuali dell'ammontare lordo dei ricavi: 2 per cento dei ricavi fino a 12 milioni; 1 per cento dei ricavi oltre i 12 e fino a 150 milioni; 0,50 per cento dei ricavi oltre 150 e fino a 180 milioni. Le percentuali sono aumentate rispettivamente al 6 per cento, al 3 per cento e all'1,50 per cento nei confronti delle imprese indicate nel primo comma dell'art. 1 del decreto del Ministro delle finanze 13 ottobre 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 22 ottobre 1979, nonche' degli intermediari e rappresentanti di commercio
    .

Il reddito delle imprese che secondo le norme del predetto decreto sono esonerate anche dalla tenuta della contabilita' semplificata e' determinato in base alla effettiva situazione economica dell'impresa.

Art. 72-bis Particolari categorie di imprese minori

1. Per le imprese artigiane iscritte nell'albo previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 860 e per le imprese autorizzate all'esercizio delle attivita' di commercio al minuto, di prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande nei pubblici esercizi e nelle mense aziendali, nonche' per gli intermediari e rappresentanti di commercio, esclusi i commissionari, se i ricavi conseguiti nel periodo d'imposta, determinati a norma degli ultimi due commi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non abbiano superato diciotto milioni di lire, il reddito imponibile e' determinato applicando all'ammontare dei ricavi i seguenti coefficienti di redditivita' e aggiungendo le plusvalenze patrimoniali eventualmente realizzate:

  1. a) imprese artigiane e in genere esercenti trasporti e
    attivita' connesse, prestazioni alberghiere, somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi e nelle mense aziendali; sull'ammontare dei ricavi fino a dieci milioni di lire il coefficiente 30 per cento, per i ricavi superiori a dieci milioni ma non a quattordici milioni di lire il coefficiente 35 per cento e per i ricavi superiori a quattordici milioni sino a diciotto milioni di lire il coefficiente 40 per cento;

  2. b) commercianti al minuto compresi gli ambulanti; sull'ammontare
    dei ricavi fino a dieci milioni di lire il coefficiente 20 per cento, per i ricavi superiori a dieci milioni ma non a quattordici milioni di lire il coefficiente 30 per cento e per i ricavi superiori a quattordici milioni di lire sino a diciotto milioni di lire il coefficiente 35 per cento;

  3. c) vendita di generi di monopoli e di valori bollati postali e
    simili; sull'ammontare dei ricavi fino a dieci milioni di lire il coefficiente 50 per cento, per i ricavi superiori a dieci milioni ma non a quattordici milioni di lire il coefficiente 55 per cento e per i ricavi superiori a quattordici milioni di lire fino a diciotto milioni di lire il coefficiente 60 per cento;

  4. d) intermediari e rappresentanti di commercio; sull'ammontare dei
    ricavi fino a dieci milioni di lire il coefficiente 50 per cento, per i ricavi superiori a dieci milioni ma non a quattordici milioni di lire il coefficiente 55 per cento e per i ricavi superiori a quattordici milioni sino a diciotto milioni di lire il coefficiente 60 per cento
    .

2. Il contribuente che non intende avvalersi delle disposizioni del
presente articolo deve darne comunicazione all'ufficio nella dichiarazione annuale dei redditi.

Art. 72-ter

1. Nei confronti delle imprese che esercitano l'allevamento di animali oltre il limite indicato al punto b) dell'art. 28, il reddito relativo alla parte eccedente e' determinato attribuendo a ciascun capo un reddito pari al valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il limite medesimo, moltiplicato per un coefficiente idoneo a tener conto della diversa incidenza dei costi.

2. Il coefficiente moltiplicatore non si applica agli allevatori che si avvalgono esclusivamente dell'opera dei propri familiari allorquando, per la natura del rapporto, non si configuri l'impresa familiare.

3. Il valore medio ed il coefficiente di cui al comma precedente sono stabiliti ogni due anni con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 73 Liquidazione, trasformazione e fusione

1. Nel caso di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa il
reddito d'impresa relativo al periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui ha effetto la dichiarazione di fallimento o il provvedimento di messa in liquidazione e' determinato secondo le disposizioni di questo titolo in base alle risultanze di apposito conto dei profitti e delle perdite allegato alla dichiarazione presentata dal curatore o dal commissario liquidatore.
Le disposizioni stesse, anche se non vi e' stato esercizio provvisorio, valgono anche per la determinazione, in base alla dichiarazione presentata dal curatore o dal commissario liquidatore dopo la chiusura del fallimento o della liquidazione, del risultato finale delle relative operazioni.

2. Nei casi di liquidazione delle societa' in nome collettivo e in
accomandita semplice, diversi da quelli contemplati dal precedente comma, si applicano le norme relative alla liquidazione delle societa' soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

3. Nel caso di trasformazione di una societa' in nome collettivo o in
accomandita semplice in societa' soggetta all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e nel caso di fusione di una societa' in nome collettivo o in accomandita semplice mediante incorporazione in una societa' soggetta all'imposta sul reddito delle persone giuridiche o mediante costituzione di una nuova societa' soggetta all'imposta stessa, il reddito del periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui ha effetto la trasformazione o la fusione e' determinato secondo le disposizioni di questo titolo in base alle risultanze di apposito conto dei profitti e delle perdite.
Per gli effetti della trasformazione e della fusione di societa' ai fini dell'imposta valgono, in quanto applicabili, le norme relative all'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

Art. 74 Norme generali sui componenti del reddito d'impresa

1. I ricavi, proventi, costi e oneri concorrono a formare il reddito
d'impresa nell'esercizio di competenza a meno che la loro esistenza non sia ancora certa o il loro ammontare non sia ancora determinabile in modo oggettivo, nel qual caso sono imputati al reddito del periodo d'imposta in cui si verificano tali condizioni.

2. I costi e gli oneri sono deducibili se ed in quanto si
riferiscono ad attivita' da cui derivano ricavi o proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa; se non sono suscettibili di imputazione specifica si deducono nella proporzione stabilita dal primo comma dell'articolo 58
.

3. I costi e gli oneri non sono ammessi in deduzione se non risultano
imputati al conto dei profitti e delle perdite allegate alla dichiarazione. Sono tuttavia deducibili quelli imputati al conto dei profitti e delle perdite di un periodo d'imposta precedente se e nella misura in cui la deduzione e' stata rinviata a norma degli articoli precedenti.

4. Non sono ammessi in deduzione i costi e gli oneri di cui e'
prescritta la registrazione in apposite scritture ai fini dell'imposta sul reddito, se la registrazione e' stata omessa o e' stata eseguita irregolarmente, salvo che si tratti di irregolarita' meramente formali.

Art. 75 Norme generali sulle valutazioni

1. Il contribuente, quando le norme di questo titolo consentono la
scelta fra criteri diversi di valutazione o di impostazione contabile, deve attenersi ai criteri scelti anche nei successivi periodi d'imposta. Se intende modificarli in tutto o in parte deve darne comunicazione scritta all'ufficio delle imposte nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione. La comunicazione ha effetto dal periodo d'imposta successivo, salvo opposizione motivata dell'ufficio mediante avviso notificato entro sei mesi dalla data in cui e' pervenuta la comunicazione. Nello stesso termine l'ufficio puo' stabilire modalita' da osservare per evitare che dal mutamento derivino sottrazioni di imponibile e per la sistemazione delle partite in sospeso.

2. COMMA ABROGATO DAL D.L. 19 DICEMBRE 1984, N. 853, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 17 FEBBRAIO 1985, N. 17
.

3. Se l'ufficio delle imposte ha rettificato le valutazioni fatte dal
contribuente i valori rettificati valgono anche per il periodo d'imposta successivo.

4. I componenti del reddito d'impresa derivanti da operazioni con
soggetti non residenti che per i loro rapporti diretti o indiretti con l'impresa ne subiscono l'influenza dominante o dispongono di influenza dominante su di essa sono valutati, se ne deriva aumento del reddito imponibile, in base al valore normale dei beni ceduti, dei servizi prestati o dei beni o servizi ricevuti. La disposizione si applica anche quando l'impresa e il non residente sono sottoposti all'influenza dominante di uno stesso soggetto.

Titolo VI. Redditi diversi

Art. 76 Redditi derivanti da operazioni speculative

1. Le plusvalenze conseguite mediante operazioni poste in essere con
fini speculativi e non rientranti fra i redditi d'impresa concorrono alla formazione del reddito complessivo per il periodo d'imposta in cui le operazioni si sono concluse.

2. La plusvalenza e' costituita dalla differenza tra il prezzo reale
d'acquisto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene alienato, ed il prezzo reale conseguito, al netto dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili in quanto dovuta.

3. Si considerano in ogni caso fatti con fini speculativi, senza possibilita' di prova contraria:

  1. 1) la lottizzazione o l'esecuzione di opere intese a rendere
    edificabili terreni inclusi in piani regolatori o, in programmi di fabbricazione e la successiva vendita anche parziale dei terreni stessi;

  2. 2) l'acquisto e la vendita di beni immobili non destinati alla
    utilizzazione personale da parte dell'acquirente o dei familiari, se il periodo di tempo intercorrente tra l'acquisto e la vendita non e' superiore a cinque anni;

  3. 3) l'acquisto e la vendita di oggetti d'arte, di antiquariato o
    in genere da collezione, se il periodo di tempo intercorrente tra l'acquisto e la vendita non e' superiore a due anni.

4. Per i terreni di cui al n. 1) del comma precedente, che siano stati
acquistati oltre cinque anni prima della loro inclusione in piani regolatori o in programmi di fabbricazione, si assume come prezzo di acquisto il valore medio corrente nel quinto anno anteriore a quello della predetta inclusione. Per i terreni acquistati posteriormente si assume come prezzo quello reale di acquisto ovvero, in caso di successione o donazione, il valore determinato ai fini della relativa imposta.

5. La disposizione di cui al n. 2) del terzo comma si applica, alle
condizioni e nei limiti ivi stabiliti, anche quando le plusvalenze degli immobili sono state conseguite attraverso l'acquisizione e la successiva vendita di quote o di azioni, non quotate in borsa, di societa' il cui patrimonio e' investito prevalentemente in beni immobili.

Art. 77 Redditi derivanti da altre attivita' occasionali

1. I redditi derivanti da attivita' commerciali o di lavoro autonomo
non esercitate abitualmente concorrono a formare il reddito complessivo per il periodo d'imposta in cui sono stati percepiti, al netto delle spese specificamente inerenti alla loro produzione.

2. La disposizione del precedente comma si applica anche per i redditi
costituiti dai corrispettivi per la concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili.

Art. 78 Redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente

1. I censi, le decime, i quartesi e gli altri redditi di natura
fondiaria non determinabili catastalmente, ancorche' consistenti in prodotti del fondo o commisurati ad essi, concorrono a formare il reddito complessivo, per il periodo d'imposta in cui e' stato acquisito il diritto alla loro percezione, nell'ammontare risultante dai relativi titoli e senza alcuna deduzione.

2. I redditi di cui al precedente comma che non risultano da atti
scritti o che eccedono la misura in essi indicata concorrono a formare il reddito complessivo nell'ammontare e per il periodo d'imposta in cui sono stati percepiti.