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Sez. U, Sentenza n. 3785 del 03/06/1983 (Rv. 428698 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - CARATTERE PREVENTIVO - SENTENZA DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO CONTENENTE STATUIZIONE ESCLUSIVAMENTE SULLA QUESTIONE DI GIURISDIZIONE - PROPOSIZIONE DI APPELLO AVVERSO DETTA SENTENZA - REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE - ESPERIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1983-06-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428698-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - CARATTERE PREVENTIVO - SENTENZA DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO CONTENENTE STATUIZIONE ESCLUSIVAMENTE SULLA QUESTIONE DI GIURISDIZIONE - PROPOSIZIONE DI APPELLO AVVERSO DETTA SENTENZA - REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE - ESPERIBILITÀ.*

L'esperibilità del regolamento preventivo di giurisdizione, a norma dell'art. 41 cod. proc. civ., trova ostacolo solo nella decisione di merito in primo grado, e, pertanto, non resta preclusa dalla sentenza del primo giudice che abbia statuito esclusivamente sulla questione di giurisdizione, né dalla proposizione di appello avverso tale sentenza, diretto ad evitare la formazione del giudicato sulla questione medesima. (V 418/62; (V 2520/59).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)