diritto.io

Sez. 3 - , Ordinanza n. 25928 del 05/09/2023 (Rv. 669108 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE | Pretermissione di un litisconsorte - Integrazione del contraddittorio - Effetto interruttivo della prescrizione - Sussistenza - Condizioni - Successiva opposizione ex art. 404 c.p.c. - Idoneità ad interrompere la prescrizione - Esclusione.
Stato
decisa il 2023-09-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/669108-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE

L'integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. determina l'estensione dell'effetto interruttivo della prescrizione, di cui agli artt. 2943 e 2945, comma 2, c.c., nei confronti del litisconsorte necessario, purché essa avvenga nel corso del medesimo giudizio in cui si era verificata l'originaria pretermissione, non potendo tale effetto essere recuperato ex post a seguito di opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. da parte del litisconsorte medesimo, dal momento che questa produce solo l'effetto di consentire il riesame della vicenda a contraddittorio integro, senza alcuna incidenza sulla prescrizione.

Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)