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Sez. 1, Sentenza n. 1972 del 14/03/1985 (Rv. 439881 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - SOTTOSCRIZIONE - DEL SOLO PRESIDENTE DEL COLLEGIO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1985-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439881-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - SOTTOSCRIZIONE - DEL SOLO PRESIDENTE DEL COLLEGIO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*

L'art. 132 ultimo comma cod. proc. civ. (nel testo fissato dallo art. 6 della legge 8 agosto 1977 n. 532), il quale dispone che la sentenza emessa dal giudice collegiale deve essere sottoscritta soltanto dal Presidente e dall'estensore, comporta, implicitamente, che la sentenza medesima va sottoscritta dal solo Presidente, quando questi cumuli la qualità di estensore, cioè nel caso in cui sia anche giudice istruttore e relatore della causa (art. 168 bis primo comma cod. proc. civ.), ovvero nelle ipotesi in cui ritenga di riservare a sè la stesura della motivazione (artt. 276 cod. proc. civ. e 118 ultimo comma disp. Att. Cod. proc. civ.). (V 2113/83, mass n 426972; (V 6633/81, mass n 417488).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 168 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 276 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 118, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 118, Legge 08/08/1977 num. 532 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)