Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni
Testo in vigore al
Capo I. Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza
Art. 1
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197
Art. 2
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 19728
Art. 3
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197
Art. 4 Patto per il lavoro e Patto per l'inclusione sociale
1. COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197.
2. COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197.
3. COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197.
4. COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197.
5. COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197.
5-bis. COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197.
5-ter. COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197.
5-quater. COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197.
6. COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197.
7. COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197.
8. COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197.
9. COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197.
9-bis. COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197.
9-ter. COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197.
10. COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197.
11. COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197.
12. COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197.
13. COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197.
14. COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197.
15. COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197
15-bis. COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197.
15-ter. COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197.
15-quater. Per le finalita' di cui al presente decreto e ad ogni altro fine, si considerano in stato di disoccupazione anche i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.24
15-quinquies. COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197.
15-sexies. COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197.22
Art. 5
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197
Art. 6 Piattaforme digitali per l'attivazione e la gestione dei Patti e disposizioni sui centri di assistenza fiscale
1. COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197.
2. All'articolo 13, comma 2, dopo la lettera d), del decreto legislativo n. 150 del 2015 e' aggiunta la seguente: «d-bis) Piattaforma digitale del Reddito di cittadinanza per il Patto per il lavoro, implementata attraverso il sistema di cooperazione applicativa con i sistemi informativi regionali del lavoro.».24
2-bis. COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197.
3. COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197.
4. COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197.
4-bis. COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197.
5. COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197.
6. COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197.
6-bis. Allo scopo di potenziare le attivita' di controllo e di monitoraggio di cui al comma 6, la dotazione organica del ruolo ispettori del Corpo della guardia di finanza e' incrementata di cento unita'.24
6-ter. In relazione a quanto previsto dal comma 6-bis, e' autorizzata, in aggiunta alle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente, con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2019, l'assunzione straordinaria di cento unita' di personale del ruolo ispettori del Corpo della guardia di finanza. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro 511.383 per l'anno 2019, a euro 3.792.249 per l'anno 2020, a euro 4.604.146 per l'anno 2021, a euro 5.293.121 per l'anno 2022, a euro 5.346.462 per l'anno 2023 e a euro 5.506.482 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero quanto a euro 511.383 per l'anno 2019, a euro 3.792.249 per l'anno 2020 e a euro 5.506.482 annui a decorrere dall'anno 2021.24
6-quater. All'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, le parole: ", a decorrere dal 1° gennaio 2017," sono soppresse e le parole: "23.602 unita'" sono sostituite dalle seguenti: "23.702 unita'".24
6-quinquies. All'articolo 36, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, le parole: "28.602 unita'" sono sostituite dalle seguenti: "28.702 unita'".24
7. COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197.
8. COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197.
8-bis. Al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, come modificato dall'articolo 35 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e dall'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7, il comma 2-ter e' abrogato;
b) all'articolo 10, comma 3, le parole: "la mancanza di almeno uno dei requisiti" sono sostituite dalle seguenti: "la mancanza del requisito" e le parole: "e comma 2-ter" sono soppresse.24
8-ter. COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197.22
Art. 7
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197
Art. 7-bis Sanzioni in materia di infedele asseverazione o visto di conformita'
1. All'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
" a) ai soggetti indicati nell'articolo 35 che rilasciano il visto di conformita', ovvero l'asseverazione, infedele si applica la sanzione amministrativa da euro 258 ad euro 2.582. Se il visto infedele e' relativo alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalita' di cui all'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, non si applica la sanzione di cui al periodo precedente e i soggetti di cui all'articolo 35 sono tenuti al pagamento di una somma pari al 30 per cento della maggiore imposta riscontrata, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. Costituiscono titolo per la riscossione mediante ruolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le comunicazioni con le quali sono richieste le somme di cui al periodo precedente. Eventuali controversie sono devolute alla giurisdizione tributaria. Sempreche' l'infedelta' del visto non sia gia' stata contestata con la comunicazione di cui all'articolo 26, comma 3-ter, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, il Centro di assistenza fiscale o il professionista puo' trasmettere una dichiarazione rettificativa del contribuente, ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, puo' trasmettere una comunicazione dei dati relativi alla rettifica il cui contenuto e' definito con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. In tal caso la somma dovuta e' ridotta ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. La violazione e' punibile in caso di liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni, di cui all'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e in caso di controllo ai sensi degli articoli 36-ter e seguenti del medesimo decreto, nonche' in caso di liquidazione dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni e in caso di controllo di cui agli articoli 54 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La violazione e' punibile a condizione che non trovi applicazione l'articolo 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, e' disposta a carico dei predetti soggetti la sospensione dalla facolta' di rilasciare il visto di conformita' e l'asseverazione, per un periodo da uno a tre anni. In caso di ripetute violazioni commesse successivamente al periodo di sospensione, e' disposta l'inibizione dalla facolta' di rilasciare il visto di conformita' e l'asseverazione. Si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta sanzione. Le sanzioni di cui al presente comma non sono oggetto della maggiorazione prevista dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472";b) le lettere a-bis) e a-ter) sono abrogate.
2. All'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, anche con modifiche, effettuata mediante CAF o professionista, il controllo formale e' effettuato nei confronti del CAF o del professionista, anche con riferimento ai dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata, fermo restando a carico del contribuente il pagamento delle maggiori imposte e degli interessi. Il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni e' effettuato nei confronti del contribuente".2224
Art. 7-ter
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197
Art. 8
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197
Art. 9
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197
Art. 9-bis Disposizioni in materia di istituti di patronato
1. Al fine di garantire un servizio di assistenza intensiva nella ricerca del lavoro, alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, lettera b), le parole: "almeno otto Paesi stranieri" sono sostituite dalle seguenti: "almeno quattro Paesi stranieri";
b) all'articolo 16, comma 2, lettera c-bis), le parole: "inferiore all'1,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "inferiore allo 0,75 per cento";
c) all'articolo 16, comma 2, lettera c-ter), le parole: "almeno otto Stati stranieri" sono sostituite dalle seguenti: "almeno quattro Paesi stranieri".2224
Art. 10 Coordinamento, monitoraggio e valutazione del Rdc
1. COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197.
1-bis. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' responsabile della valutazione del Rdc. La valutazione e' operata secondo un progetto di ricerca, redatto in conformita' all'articolo 3 delle regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica, di cui alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali n. 515/2018 del 19 dicembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 2019, approvato nell'ambito di un Comitato scientifico, appositamente istituito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, presieduto dal medesimo Ministro o da un suo rappresentante e composto, oltre che da un rappresentante dell'ANPAL e da un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP), da esperti indipendenti. Ai fini della valutazione della misura con metodologia controfattuale, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, puo' essere individuato un campione rappresentativo di beneficiari, corrispondente a non piu' del 5 per cento dei nuclei beneficiari, all'interno del quale possono essere selezionati gruppi di controllo tramite procedura di selezione casuale, per i quali prevedere deroghe agli obblighi di cui all'articolo 4 per tutta la durata della valutazione, fatti salvi gli obblighi di dichiarazione di immediata disponibilita' al lavoro e di accettazione di un'offerta di lavoro congrua. Al campione di beneficiari identificati ai fini della valutazione del Rdc possono essere somministrati questionari di valutazione, il cui contenuto e' approvato con il decreto di cui al secondo periodo. I dati raccolti mediante i questionari di valutazione sono utilizzati al solo fine di elaborazione statistica per lo svolgimento delle attivita' di valutazione previste dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Ai fini della valutazione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali utilizza le informazioni di cui al comma 1. Sono altresi' messe a disposizione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da parte dell'INPS, dell'ANPAL e del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ulteriori informazioni, riguardanti la condizione economica e sociale, le esperienze educative, formative e lavorative, nonche' le prestazioni economiche e sociali, individuate con il decreto di cui al secondo periodo. Una volta entrata a pieno regime la misura del Rdc, i dati individuali anonimizzati, privi di ogni riferimento che ne permetta il collegamento con gli interessati e comunque secondo modalita' che rendono questi ultimi non identificabili, raccolti ai fini della valutazione, potranno essere altresi' messi a disposizione di universita' ed enti di ricerca, ai soli scopi di ricerca e di valutazione, previa presentazione di un documentato progetto di ricerca autorizzato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Ai componenti del Comitato non e' corrisposto alcun compenso, indennita' o rimborso di spese. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.24
1-ter. COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197.
2. COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197.22