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Sez. 2, Sentenza n. 5114 del 03/05/1993 (Rv. 482186 - 01)

Proprietà - Azioni a difesa della proprietà - Regolamento di confini - In genere (nozioni, distinzioni) | Zona compresa fra due fondi contigui - Richiesta di rilascio proposta nel giudizio di regolamento di confini - Ammissibilità - Condizioni - Sconfinamento del vicino in contrasto con il titolo d'acquisto dell'attore - Contestazione del convenuto in base al proprio titolo d'acquisto - Onere probatorio dell'attore.
Stato
decisa il 1993-05-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482186-01

Proprietà - Azioni a difesa della proprietà - Regolamento di confini - In genere (nozioni, distinzioni)

Nel giudizio di regolamento di confini può proporsi la richiesta di rilascio di una zona compresa tra i due fondi contigui ove il possesso di essa da parte del convenuto derivi da mera incertezza dei confini (incertezza oggettiva dovuta alla promiscuità del possesso della zona confinaria o anche incertezza meramente soggettiva, come nel caso in cui si contesti che il confine apparente corrisponda a quello reale), senza che tale richiesta snaturi l'azione proposta trasformandola in rivendicazione, perché l'effetto recuperatorio è soltanto una conseguenza dell'accertamento del confine. Tuttavia, se l'attore assuma che la superficie del fondo da lui in concreto posseduta sia inferiore a quella indicata nel proprio titolo d'acquisto e denunci lo sconfinamento del vicino, il quale contesti quanto dedotto dall'attore invocando, a sua volta, il proprio titolo d'acquisto, il conflitto non è più tra fondi, ma tra titoli, con la conseguenza che l'attore è soggetto all'onere probatorio proprio dell'azione di rivendicazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948, Cod. Civ. art. 950, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)