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Sez. L, Sentenza n. 9949 del 08/05/2014 (Rv. 630716 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE | Trasferimento di ramo d'azienda ex art. 2112 cod. civ. - Configurabilità - Condizioni - Effettività dei beni e delle funzioni trasferiti - Necessità - Mero servizio di magazzinaggio - Esclusione.
Stato
decisa il 2014-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/630716-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE

Nel caso in cui oggetto della cessione sia un servizio di magazzinaggio, assunto dall'impresa cessionaria senza alcuna disponibilità autonoma dei locali aziendali, detenuti in via precaria, e senza attribuzione di software, né di propria strumentazione informatica ed amministrazione, in modo tale che i lavoratori trasferiti continuano ad utilizzare i sistemi informatici dell'impresa cedente, negli uffici e con i macchinari di quest'ultima, non è ravvisabile un ramo d'azienda, suscettibile di trasferimento ai sensi dell'art. 2112 cod. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)