Sez. L, Sentenza n. 4962 del 08/03/2005 (Rv. 580666 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Cooperative di lavoro e organismi di fatto di natura analoga - Trattamento contributivo agevolato ex d.P.R. n. 602 del 1970 - Requisito della "ripartizione del ricavato fra tutti i soci secondo criteri determinati dallo statuto e dai regolamenti sociali o da patto sociale risultante da atto scritto" - Portata.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE
Ai fini dell'accesso al beneficio contributivo convenzionale previsto dal d.P.R. 30 aprile 1970, n.602, gli organismi di fatto, costituiti per il conseguimento degli scopi mutualistici propri delle società cooperative, debbono possedere - oltre agli altri requisiti, elencati contestualmente - anche il requisito consistente nella "ripartizione del ricavato fra tutti i soci secondo criteri determinati dallo statuto e dai regolamenti sociali o da patto sociale risultante da atto scritto". Tuttavia, anche tale requisito, al pari degli altri, deve sussistere obiettivamente, nel difetto di qualsiasi prescrizione circa il contenuto-forma della relativa previsione (statuaria, regolamentare o pattizia, "risultante da atto scritto"), e il livello di specificità della previsione stessa, assumendo esclusivo rilievo l'esistenza di una valida predeterminazione di criteri per la "ripartizione del ricavato del lavoro" in uno degli atti, indicati contestualmente (statuto, regolamenti sociali o patto sociale "risultante da atto scritto"), mentre la scelta dei criteri stessi resta affidata all'autonomia dell'organo deputato ad adottare detti atti, sulla falsariga di quanto stabilito per le società cooperative (art.2511 e ss.cod.civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2511, DPR 30/04/1970 num. 602 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)