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Sez. L, Sentenza n. 12662 del 27/11/1992 (Rv. 479731 - 01)

Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Giudizio di rinvio - Domande conseguenti alla cassazione | Azione di restituzione o riduzione in pristino - Riconducibilità alla "condictio indebiti" - Esclusione - Valutazione sulla buona o mala fede dell'"accipiens" - Inammissibilità - Interessi legali ed eventuali ulteriori danni - Decorrenza.
Stato
decisa il 1992-11-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/479731-01

Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Giudizio di rinvio - Domande conseguenti alla cassazione

L'azione di restituzione o riduzione in pristino, che venga proposta, a norma dell'art. 389 cod. proc. civ., dalla parte vittoriosa nel giudizio di cassazione, in relazione alle prestazioni eseguite in base alla sentenza d'appello poi annullata, non è riconducibile nello schema della "condictio indebiti", perché si collega ad un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale anteriore a detta sentenza e prescinde dall'esistenza o no del rapporto sostanziale (ancora oggetto di contesa); né in particolare, si presta a valutazioni sulla buona o mala fede dell'"accipiens", non potendo venire in rilievo stati soggettivi rispetto a prestazioni eseguite e ricevute nella comune consapevolezza della rescindibilità del titolo e della provvisorietà dei suoi effetti. Pertanto, ove si tratti di restituzione di somme, gli interessi legali, in applicazione delle regole generali sui crediti pecuniari, devono essere riconosciuti dal giorno del pagamento (non da quello della domanda) e con pari decorrenza vanno attribuiti gli eventuali ulteriori danni di cui all'art. 1224, secondo comma, cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 389

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)