Sez. 1, Sentenza n. 67 del 15/01/1985 (Rv. 438269 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - DELIBERAZIONE ED OMOLOGAZIONE - IN GENERE - PROCEDIMENTO DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE - CONSEGUENZE - COMUNICAZIONE DELLA SENTENZA A TUTTE LE PARTI - NECESSITÀ - TERMINE BREVE PER APPELLARE - DECORRENZA.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - DELIBERAZIONE ED OMOLOGAZIONE - IN GENERE - PROCEDIMENTO DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE - CONSEGUENZE - COMUNICAZIONE DELLA SENTENZA A TUTTE LE PARTI - NECESSITÀ - TERMINE BREVE PER APPELLARE - DECORRENZA.*
L'omologazione del concordato preventivo, nel caso in cui non vengano sollevate le opposizioni contemplate dall'art. 180 della legge fallimentare, configura un procedimento (non camerale) di volontaria giurisdizione, pur con la peculiarità della sua conclusione con sentenza soggetta alle impugnazioni ordinarie. In detta ipotesi, la comunicazione della sentenza (che nel processo contenzioso ordinario è dovuta soltanto alle parti costituite) va effettuata nei confronti di tutte le parti, incluso il debitore, in applicazione dei principi generali evincibili dall'art. 739 cod. proc. civ. in tema di procedimenti di volontaria giurisdizione, con l'ulteriore conseguenza che il termine breve per la proposizione dell'appello, ai sensi dell'art. 183 della citata legge fallimentare, nel testo fissato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 255 del 1974, decorre soltanto a partire dal giorno in cui l'appellante abbia ricevuto detta comunicazione.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST., Legge Falliment. art. 180, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 180, Legge Falliment. art. 183 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 183 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)