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Sez. 5, Sentenza n. 9169 del 21/04/2011 (Rv. 617992 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE | Inammissibilità del ricorso - Rilevabilità d'ufficio da parte del giudice - Condotta acquiescente della controparte - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2011-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617992-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, l'inammissibilità del ricorso per omesso deposito della copia dell'atto d'appello è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si costituisce, con la conseguenza che la condotta silente od acquiescente dell'appellato, quando l'appellante non provveda al suddetto adempimento, non può avere alcun effetto sanante.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 53 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)