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Sez. L, Sentenza n. 8472 del 28/05/2003 (Rv. 563638 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE | Formulazione originaria dell'art. 345, comma secondo, cod. proc. civ. - Prova nuova per il tipo o per l'oggetto - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2003-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/563638-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE

Il requisito della novità della prova, cui - dall'art. 345, comma secondo, cod. proc. civ., nella formulazione originaria come modificata dalla legge n. 581 del 1950 - è condizionata l'ammissibilità della prova in grado di appello, attiene sia al tipo di mezzo istruttorio dedotto (prova documentale e prova testimoniale) sia all'oggetto del mezzo di prova, per cui si ha prova nuova, ammissibile per la prima volta in grado di appello, sia quando si chiede un mezzo di prova di tipo nuovo avente ad oggetto specifiche circostanze sulle quali in primo grado si è espletato altro mezzo di prova, sia quando in grado di appello si propone un mezzo di prova identico a quello già espletato, ma avente ad oggetto circostanze del tutto distinte e diverse da quelle già assunte con lo stesso mezzo in primo grado.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345 com. 2, Legge 14/07/1950 num. 581 art. 36

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)