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Sez. 3, Sentenza n. 419 del 10/02/1995 Cc. (dep. 07/04/1995) Rv. 202061 - 01

Esecuzione - Giudice dell'esecuzione - Revoca della sentenza per abolizione del reato | Revoca di decreto penale - Eliminazione della disposta misura di sicurezza - Necessità - Fattispecie: deposito abusivo di oli minerali.
Stato
decisa il 1995-02-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202061-01

Esecuzione - Giudice dell'esecuzione - Revoca della sentenza per abolizione del reato

L'art. 673 cod. proc. pen. prescrive che nel caso di abrogazione di norme incriminatrici il giudice dell'esecuzione revoca il decreto penale, dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato. Tale revoca necessariamente deve comportare l'eliminazione di ogni statuizione pregiudizievole all'interessato, ivi compresa quella della disposta misura di sicurezza. (Fattispecie relativa ad annullamento senza rinvio con revoca del decreto penale e restituzione all'avente diritto delle cose sequestrate e delle quali venne ordinata la confisca. La S.C. ha osservato che per il fatto contestato al ricorrente - violazione dell'art. 13 D.L. n. 271 del 1957 per avere abusivamente attivato un deposito di oli minerali - depenalizzato in virtù dell'art. 5, comma sesto bis, D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, non è previsto che il giudice penale debba trasmettere gli atti alla autorità amministrativa competente per la infrazione).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 673, Decreto Legge 05/05/1957 num. 271 art. 13 CORTE COST., Decreto Legge 23/01/1993 num. 16 art. 5 com. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)