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Sez. 1, Sentenza n. 16157 del 22/12/2000 (Rv. 542883 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - IN GENERE | Artigianato - Assoggettabilità al fallimento - Condizioni.
Stato
decisa il 2000-12-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/542883-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - IN GENERE

L'artigiano (che ai sensi dell'art. 2083 cod. civ. è, per definizione, piccolo imprenditore) va considerato un normale imprenditore commerciale come tale sottoposto alle procedure concorsuali ai sensi dell'art. 1 della legge fall. allorché abbia organizzato la sua attività in guisa da costituire una base di intermediazione speculativa e da far assumere al suo guadagno i caratteri del profitto, avendo in tal modo organizzato una vera e propria struttura economica a carattere industriale, avente una autonoma capacità produttiva, sicché l'opera di esso titolare non sia più né essenziale né principale (v. Corte cost. n. 570/89).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2083, Legge Falliment. art. 1 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 1 CORTE COST., Legge 08/08/1985 num. 443 art. 2, Legge 08/08/1985 num. 443 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)