diritto.io

Sez. 2 - , Ordinanza n. 11623 del 04/05/2023 (Rv. 667764 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Equa riparazione - Difensore distrattario nel giudizio presupposto - Posizione processuale - Valenza incidentale e non domanda autonoma - Conseguenze - Violazione dell’art. 6 CEDU - Esclusione.
Stato
decisa il 2023-05-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/667764-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

La domanda di distrazione delle spese formulata dall'avvocato antistatario ha valenza incidentale e non costituisce domanda autonoma, di talché quest'ultimo non ha diritto all'indennizzo per l'irragionevole durata del processo nel quale ha prestato la propria opera professionale, non comportando ciò la violazione dell'art. 6 CEDU, il quale stabilisce che ogni persona ha diritto a che si svolga in tempi ragionevoli il "suo" processo, non quello di altri al quale, per ragioni diverse e interne, sia altrimenti interessata pur senza diventarne parte in senso stretto.

Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 3 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 1 bis CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)