Sez. 3, Sentenza n. 26191 del 29/04/2003 Ud. (dep. 18/06/2003) Rv. 225386 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Inquinamento atmosferico - Esclusione di responsabilità per caso fortuito - Ambito di previsione.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
In materia di inquinamento atmosferico la causa di inesigibilità per caso fortuito, di cui all'art. 45 cod. pen., non può essere richiamata allorché l'evento sia riconducibile al titolare dell'insediamento, anche soltanto per omissione, allorché trattasi di conseguenze prevedibili ed evitabili con misure strutturali di prevenzione.
Riferimenti normativi: DPR 24/05/1988 num. 203 art. 25 CORTE COST., Cod. Pen. art. 45
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)