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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 22 marzo 1983, causa 42/82

Decisione
decisa il 1983-03-22
ECLI
ECLI:EU:C:1983:88

Epigrafe

Nella causa 42/82, Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico Jean Claude Séché, in qualità d'agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Oreste Montako, membro dell'ufficio legale, edificio Jean Monnet, Kirchberg, ricorrente, e Repubblica italiana, rappresentata dal proprio agente Arnaldo Squillante, capo del Servizio del contenzioso diplomatico, trattati e affari legislativi, e dall'avvocato dello Stato Ivo M. Braguglia, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'Ambasciata d'Italia, interveniente, contro Repubblica francese, rappresentata dal suo agente Noël Museux, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'Ambasciata di Francia, convenuta, causa avente ad oggetto ostacoli per l'importazione di vino italiano in Francia, LA CORTE, composta dai signori J. Mertens de Wilmars, presidente, P. Pescatore, A. O'Keeffe, U. Everling, presidenti di Sezione, Mackenzie Stuart, G. Bosco, T. Koopmans, O. Due e K. Bahlmann, giudici, avvocato generale : Sir Gordon Slynn cancelliere: P. Heim ha pronunziato la seguente

SENTENZA › In fatto

paragrafo 1
Gli antefatti della causa, lo svolgimento del procedimento, le conclusioni, i mezzi e gli argomenti delle parti si possono riassumere come segue:

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti › 1. Le principali norme comunitarie in materia

paragrafo 1
Il regolamento del Consiglio 5 febbraio 1979, n. 337, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 54, pag. 1) prevede norme in materia di prezzi, di produzione e di controllo dello sviluppo degli impianti nonché di talune pratiche enologiche e della ammissione al consumo dei vini. Ai sensi dello art. 64 dello stesso regolamento, gli Stati membri devono adottare le misure necessarie per garantire l'osservanza delle disposizioni comunitarie nel settore vitivinicolo.
paragrafo 2
Il regolamento del Consiglio 5 febbraio 1979, n. 355, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve (GU L 54, pag. 99) dispone, allo art. 9, n. 1, che
paragrafo 3
«Per i vini da tavola, la designazione sui documenti ufficiali contiene l'indicazione: a) della menzione “vino da tavola”. b) della precisazione che si tratta di un vino rosso, di un vino rosato o di un vino bianco, c) per quanto riguarda: i) la spedizione in un altro Stato membro o l'esportazione: dello Stato membro nel cui territorio sono state raccolte le uve ed ha avuto luogo la vinificazione, solo nel caso in cui queste due operazioni abbiano avuto luogo nello stesso Stato membro; ii) il vino da tavola risultante da un taglio di prodotti originari di vari Stati membri: delle parole “vino di vari paesi della Comunità Europea”; iii) il vino da tavola che non è stato vinificato nello Stato membro in cui sono state raccolte le uve utilizzate: della menzione “CEE”.»
paragrafo 4
L'art. 46 dello stesso regolamento dispone al n. 1 che
paragrafo 5
«I prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, primo comma, ed all'art. 39, paragrafo 1, primo comma, la cui designazione o presentazione non corrisponde alle disposizioni del presente regolamento, non possono essere detenuti per la vendita, messi in circolazione nella Comunità né esportati.»
paragrafo 6
ed al n. 2, che
paragrafo 7
«Il controllo dell'osservanza del presente regolamento è demandato agli organismi designati dagli Stati membri.»
paragrafo 8
Il regolamento del Consiglio 5 febbraio 1979, n. 359, relativo alla collaborazione diretta tra i servizi incaricati dagli Stati membri di controllare l'osservanza delle disposizioni comunitarie e nazionali nel settore vitivinicolo (GU L 54, pag. 136) dispone, all'art. 3, che
paragrafo 9
«Il servizio competente dello Stato membro nel cui territorio geografico si trova uno dei prodotti di cui all'art. 1, § 2, del regolamento (CEE) n. 337/79: a) chiede al servizio competente di uno o più Stati membri di fornirgli qualsiasi informazione utile in merito agli elementi di cui all'art. 2, paragrafo 2, dal primo al terzo trattino, qualora esista un dubbio fondato che tale prodotto non sia conforme alle disposizioni vitivinicole. Il servizio competente cui è stata indirizzata tale richiesta procede ad uno studio approfondito degli elementi di sospetto che gli sono stati presentati e trasmette al servizio competente richiedente tutte le informazioni, i documenti e i giustificativi che possono servire a chiarire il problema in causa; b) qualora esista un sospetto fondato che tale prodotto non sia conforme alle disposizioni vitivinicole, può chiedere al servizio competente dello Stato membro dal cui territorio geografico il prodotto proviene e, se non ne è originario, al servizio competente dello Stato membro d'origine: di designare un esperto qualificato e di farlo assistere alle attività di controllo, di partecipare ad esami concertati e rapidi su una o più partite di tale prodotto.»
paragrafo 10
L'art. 4, n. 1, di detto regolamento ha il seguente letterale tenore :
paragrafo 11
«Il servizio competente dello Stato membro nel cui territorio geografico si trova uno dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 337/79, chiede: a) al servizio competente dello Stato membro dal cui territorio geografico tale prodotto proviene e, se non ne è originario, al servizio competente dello Stato membro d'origine, di verificare, in caso di dubbio, i documenti nonché i registri prescritti in applicazione dell'art. 53 del regolamento (CEE) n. 337/79; b) ove lo ritenga necessario, ad un laboratorio di cui al paragrafo 3, secondo trattino, situato sul territorio geografico dello Stato membro da cui tale prodotto proviene ovvero, se non ne è originario, dello Stato membro d'origine, di procedere, in caso di sospetto fondato di frode, ad un esame analitico ed organolettico di un campione del prodotto che gli è stato inviato.»
paragrafo 12
Il regolamento della Commissione 30 aprile 1975, n. 1153, che stabilisce nel settore vitivinicolo i documenti d'accompagnamento e gli obblighi dei produttori e dei commercianti diversi dai rivenditori al minuto (GU L 113, pag. 1), prevede per ogni trasporto di vino nella Comunità la compilazione di un documento di accompagnamento redatto su un modulo conforme a quello allegato al regolamento e denominato VA 1 per i prodotti della Comunità salvo i vini di qualità prodotti in regioni determinate ed i vini alcoolizzati. Il modulo VA 1 riporta in particolare l'indicazione ed il timbro dell'organismo competente, che rilascia il documento, le generalità del mittente, del destinatario, del trasportatore, il mezzo di trasporto ed una descrizione dei prodotti trasportati recante, in particolare, la loro designazione secondo le norme previste in materia, la gradazione alcoolometrica effettiva, la gradazione alcoolometrica totale e la zona viticola. L'art. 12, n. 2, dello stesso regolamento dispone che
paragrafo 13
«Qualora si constati che dei prodotti circolano privi di documento di accompagnamento ovvero con un documento irregolare, l'organismo competente dello Stato membro nel quale è fatta la constatazione o un altro organismo incaricato del controllo adotta i provvedimenti necessari per regolarizzare ed eventualmente sanzionare questo trasporto irregolare.»

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti › 2. Gli antefatti dei provvedimenti di cui è causa

paragrafo 1
a) Nel periodo intercorrente fra l'aprile del 1980 e il luglio del 1981, le autorità francesi inviavano alle autorità italiane un certo numero di comunicazioni relative ad irregolarità o a trasgressioni riscontrate sui trasporti di vino italiano. Così, in due casi, vino giunto in Francia in navi cisterna era inquinato da idrocarburi e rispettivamente da cherosene, inquinamento dovuto, in uno dei due casi, al fatto che i lavori di riconversione di una ex petroliera non erano stati eseguiti a regola d'arte; in un altro caso, si sospettava che una ditta italiana caricasse alternativamente nelle autocisterne vino e additivi per lubrificanti auto. Inoltre, le suddette comunicazioni riguardavano in particolare irregolarità accertate nei modelli VA 1 che accompagnavano due trasporti di vino, nonché una richiesta d'informazioni sui provvedimenti adottati in Italia per i vini filtrati con tecniche che prevedono l'uso di amianto. E controverso fra le parti se le autorità italiane abbiano dato adeguato e tempestivo riscontro a tali comunicazioni. b) All'inizio d'agosto del 1981, nell'ambiente vinicolo del mezzogiorno della Francia avevano luogo manifestazioni di protesta contro la situazione del mercato viticolo, in particolare contro il livello dei prezzi ed il volume delle importazioni di vino. In quell'occasione, si verificarono atti di violenza contro il vino italiano e le navi che lo trasportavano.

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti › 3. I provvedimenti adottati nell'agosto del 1981

paragrafo 1
a) Verso la metà d'agosto, le autorità francesi cominciavano a rifiutare di ammettere al consumo grandi quantità di vino importato dall'Italia adducendo irregolarità dei documenti d'accompagnamento VA 1, in particolare in quanto mancava su tali documenti la menzione «Italia». Il 14 agosto 1981, con telex inviato alle autorità italiane, esse chiedevano gli elementi informativi necessari per determinare l'origine del vino pervenuto il giorno precedente a Sète a bordo di alcune navi. Sostenevano infatti che i 35 documenti VA 1 che accompagnavano gli hi. 21167 del vino in questione, presentavano irregolarità ed in particolare che mancava l'indicazione del paese di provenienza. Con telex dello stesso giorno, il Ministro francese dell'agricoltura informava la Commissione dei suddetti casi di mancanza dell'indicazione del paese d'origine, facendo sapere che, a suo parere, a norma dell'art. 46 del regolamento n. 355/79, quel vino poteva essere destinato solo alla distillazione, alla fabbricazione di aceto o ad altri usi industriali ai sensi della normativa comunitaria. Avendo le autorità italiane fornito con telex 25 e 27 agosto 1981 le precisazioni sui documenti VA 1, nonché la conferma che si trattava di vino prodotto in Italia, le autorità francesi, con telex 27 agosto 1981, chiedevano di far loro pervenire i documenti d'accompagnamento della merce relativi al precedente trasporto in Italia fra il luogo di produzione ed i magazzini dai quali essa era poi stata inoltrata in Francia. Con lettere 26 agosto, 2 e 11 settembre 1981, le autorità francesi rivolgevano alle autorità italiane altre domande d'inchieste approfondite per asserite irregolarità di 91, 772 e 1374 documenti VA 1 che accompagnavano complessivamente hl. 1068000 di vino, insistendo sulla necessità di fornire in particolare i documenti di accompagnamento del vino per i trasporti in Italia. Con lettera 9 settembre 1981, inviata al Directeur general des douanes et des droits indirects di Parigi dal Ministro italiano dell'agricoltura, questo manifestava la sua sopresa che i documenti VA 1 dei quali si chiedeva il controllo si riferissero in gran parte a operazioni vecchie di alcuni mesi e che il vino fosse stato trattenuto in dogana per un lungo periodo. Detta lettera contiene, peraltro, le risposte alla richieste di controllo delle autorità francesi contenute nelle lettere 26 agosto e 2 settembre. b) Sempre nell'agosto 1981, le autorità francesi cominciavano a sottoporre sistematicamente ad analisi tutte le partite di vino sfuso importato dall'Italia. c) In conseguenza dei suddetti provvedimenti, grandi quantità di vino proveniente dall'Italia venivano bloccate ai diversi posti di frontiera francesi. Stando alle indicazioni del Governo francese erano ammessi al consumo il 31 agosto hi. 1000, l'11 settembre hl. 2800, il 17 settembre hl. 14600 e sino al 6 ottobre hi. 179000; il resto del vino pervenuto dopo la metà d'agosto rimaneva bloccato alla frontiera.

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti › 4. Apertura dei procedimenti per trasgressione

paragrafo 1
In considerazione di tali difficoltà, la Commissione istaurava due procedimenti ai sensi dell'art. 169 del Trattato
paragrafo 2
a) Il procedimento per trasgressione relativo al controllo dei documenti di accompagnamento Quale trasgressione, la Commissione, d'un lato, eccepiva, con lettera 9 settembre 1981, l'applicazione da parte delle autorità francesi dell'art. 46 del regolamento n. 355/79 in caso di mancanza dell'indicazione dello Stato membro d'origine. Secondo la Commissione, l'omessa indicazione dello Stato membro d'origine sul documento d'accompagnamento costituiva un'irregolarità formale, e le autorità francesi erano tenute ad adottare, entro il più breve termine, le disposizioni necessarie per regolarizzare tali trasporti. Se gli organismi italiani avevano certificato l'origine italiana del vino, non vi era più ragione alcuna per ritardarne lo sdoganamento. Con lettera 24 settembre 1981, la rappresentanza permanente della Francia presso le Comunità europee inviava alla Commissione una nota, sostenendo che il vino di cui trattasi era giunto in Francia accompagnato da documenti VA 1 incompleti, che non contenevano cioè la menzione «vino d'Italia» e, spesso, la gradazione dei vini e che presentavano irregolarità in merito ai numeri d'accompagnamento ed alle date di spedizione. Era quindi stato chiesto alle autorità italiane di fornire tutti gli elementi d'informazione atti a facilitare la regolarizzazione del trasporto. In molti casi, le irregolarità accertate presentavano tuttavia carattere sostanziale, che comportava un dubbio fondato ai sensi dell'art. 3 del regolamento del Consiglio n. 359/79. Con lettera 2 ottobre 1981, la Commissione inviava al Governo francese un parere motivato. Essa dichiarava che avendo omesso di procedere rapidamente alla regolarizzazione di un certo numero di partite, subordinando in molti casi la regolarizzazione alla trasmissione da parte delle autorità italiane, dei documenti e delle pezze sui quali esse basavano le loro attestazioni, e ritardando lo sdoganamento anche nei casi regolarizzati, la Repubblica francese aveva trasgredito agli obblighi derivantile dalla normativa comunitaria vitivinicola e dall'art. 30 del Trattato. b) II procedimento per trasgressione relativo alle analisi Quale trasgressione, la Commissione eccepiva, inoltre, con lettera 7 settembre 1981, che le operazioni di sdoganamento dei vini italiani erano sottoposte a notevoli ritardi, che si protraevano da un mese per i vini con gradazione di almeno 13 gradi, fino a quattro mesi per i vini con gradazione inferiore ai 13 gradi, e superavano di molto il tempo necessario ad effettuare le operazioni richieste, a causa delle analisi qualitative eseguite sistematicamente dalle autorità francesi prima dello sdoganamento su tutti i vini italiani. Tali ritardi derivavano, in particolare, da una decisione del ministero dell'agricoltura adottata al fine di punire gli importatori che non praticavano, sotto l'egida del Comité national du commerce communautaire, l'autodisciplina per l'importazione di vini italiani con gradazione alcoolica inferiore a 13 gradi. Con nota 21 settembre 1981, consegnata alla Commissione il 2 ottobre 1981, le autorità francesi dichiaravano che il controllo sistematico di tutti i vini importati era giustificato. I controlli necessari comportavano il protrarsi dei tempi di sdoganamento. Il mantenimento di siffatta prassi era giustificato dal riscontro di gravi irregolarità e dal ritardo delle autorità italiane nel collaborare in caso di frode. All'uopo, il Governo francese richiamava le irregolarità accertate sui vini provenienti dall'Italia tra il marzo ed il luglio del 1981. A seguito di tale lettera, il 12 ottobre 1981, la Commissione inviava al Governo francese un parere motivato nel quale dichiarava che né le disposizioni comunitarie ricordate dal Governo francese, né il fatto di aver riscontrato un certo numero di irregolarità giustificavano un ostacolo per la libera circolazione delle merci della gravità del controllo sistematico di tutti i vini importati. Il far subire alle operazioni di sdoganamento dei vini da tavola italiani ritardi che superavano ampiamente il tempo necessario per effettuare le operazioni ammissibili ed il subordinare lo sdoganamento ad una analisi sistematica, a seguito di una decisione volta a garantire l'osservanza di provvedimenti d'autodisciplina adottati dagli importatori, costituiva una misura d'effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all'importazione, vietata dall'art. 30 del Trattato CEE ed una trasgressione degli obblighi imposti dal regolamento del Consiglio n. 337/79.

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti › 5. I fatti successivi ai pareri motivati

paragrafo 1
a) Con nota 16 ottobre 1981, il Governo francese informava la Commissione che erano mutati gli elementi di fatto a base del parere motivato 2 ottobre, relativo al controllo dei documenti di accompagnamento. Un incontro italo-francese tenuto a Pisa il 13 ottobre 1981 aveva portato ad un accordo che prevedeva la liberazione scaglionata dei vini bloccati alla frontiera, le cui operazioni dovevano concludersi entro il 15 dicembre 1981. I due Governi avevano inoltre convenuto di intervenire presso la Commissione perché lo sblocco fosse affiancato da aiuti comunitari ai contratti di immagazzinamento, e da una stretta collaborazione per impedire che sorgessero contestazioni sul vino simili a quelle dell'estate 1981. Con lettera 26 ottobre, la Commissione chiedeva al Governo francese di comunicarle se il suddetto accordo contenesse altri elementi oltre quelli indicati. Nella lettera 10 dicembre 1981, la Commissione ricordava al Governo francese di non aver avuto risposta alla sua domanda e chiedeva la trasmissione integrale dell'accordo. Con lettera 5 gennaio 1982, il Governo francese rispondeva che i dati forniti alla Commissione il 16 ottobre 1981 sull'esito degli incontri italo-francesi del 13 ottobre, costituivano il contenuto integrale dell'accordo. Lo sblocco del vino il cui svincolo era stato sospeso in attesa della risposta delle autorità italiane in merito a documenti VA 1 incompleti, e che ammontava ad hi. 1068000, era avvenuto progressivamente ed era stato completo il 15 dicembre 1981. b) D'altra parte, in risposta al parere motivato 12 ottobre 1981, per quanto riguarda le analisi, il Governo francese, con lettera 20 ottobre 1981, comunicava alla Commissione di aver deciso di sottoporre i vini importati solo ad un controlio per campione secondo modalità che non avevano carattere discriminatorio e che riteneva, pertanto, di essere in grado di ridurre notevolmente i tempi di sdoganamento. Il 30 ottobre 1981, la Commissione chiedeva al Governo francese di comunicarle le nuove modalità di controllo a fini d'analisi e l'assicurazione che gli sdoganamenti sarebbero da allora in poi avvenuti senza ritardo e non sarebbero stati sottoposti a provvedimenti diretti ad assicurare l'autodisciplina degli importatori. Con telex 10 novembre 1981, il Governo francese rispondeva che i controlli sarebbero avvenuti ormai per campione su circa un'operazione ogni dieci, il che corrispondeva, a grandi linee, alla percentuale dei controlli effettuati normalmente all'importazione dalla dogana, e ciò secondo modalità in corso d'elaborazione da applicare a tutte le operazioni dalla metà di dicembre. Fino a tale data, lo sdoganamento del vino bloccato avveniva secondo l'accordo italo-francese stipulato il 13 ottobre 1981. In merito all'autodisciplina degli importatori, il Governo francese affermava di non poter essere in alcun modo vincolato da accordi sottoscritti nell'ambito interprofessionale vitivinicolo. Con lettera 10 dicembre 1981, la Commissione chiedeva, fra l'altro, al Governo francese di comunicarle se gli ambienti professionali francesi applicassero attualmente misure di autolimitazione. La rappresentanza permanente della Francia presso le Comunità europee, con lettera 5 gennaio 1982, rispondeva che il Governo francese non era in grado di fornire alla Commissione informazioni precise su eventuali accordi di autodisciplina, in quanto il Comité national du commerce communautaire des vins et spiritueux non aveva informato la pubblica autorità del rinnovo di accordi precedentemente stipulati. c) Nel periodo intercorrente fra l'accordo concluso il 13 ottobre 1981 e la fine del 1981, le importazioni di vino dall'Italia subivano alle frontiere francesi un rallentamento di cui si ignorano le cause. Tali importazioni, secondo i dati forniti dal Governo francese, ammontavano complessivamente a hi. 539000 in novembre e dicembre 1981, e secondo quelli forniti dalla Commissione, a hi. 153000 fra l'inizio di novembre ed il 17 dicembre, ed a hi. 259000 fra il 18 ed il 31 dicembre 1981.

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti › 6. Le nuove difficoltà sorte all'inizio del 1982

paragrafo 1
Nel mese di gennaio 1982, il volume delle importazioni di vino dall'Italia aumentava nuovamente e raggiungeva più di hi. 700 000.
paragrafo 2
In quello stesso mese, contro le importazioni di vini italiani, avvenivano nel mezzogiorno della Francia vari incidenti e manifestazioni violente nel corso delle quali i viticultori danneggiavano, all'entrata in Francia, i camion carichi di vino.
paragrafo 3
Alla fine di gennaio, le autorità francesi intensificavano di nuovo i controlli sulle importazioni di vino dall'Italia. D'un lato, aumentavano la frequenza delle analisi sulle partite giunte alla frontiera, portandola a tre partite su quattro. Dall'altro, venivano inviate alle autorità italiane altre richieste di controllo per irregolarità dei documenti d'accompagnamento VA 1. Tali controlli comportavano un notevole ritardo nella messa in consumo dei vini importati dall'Italia.
paragrafo 4
Dalle comunicazioni e telex inviati dalle autorità governative francesi alla Commissione, si desume che il Governo francese era preoccupato degli incidenti nel settore vitivinicolo e che desiderava veder migliorare le condizioni di funzionamento del mercato di cui trattasi. Il telex 2 febbraio 1982 contiene il brano seguente:
paragrafo 5
«Viva preoccupazione è sorta negli ambienti vitivinicoli del mezzogiorno a seguito della forte progressione di importazioni di vino dall'Italia nel mese di gennaio 1982, a prezzi molto inferiori a quelli di mercato. Di conseguenza, il Governo ha adottato sin dal 30 gennaio i provvedimenti necessari perché, prima dell'immissione sul mercato, siano eseguite un maggior numero di analisi qualitative da parte degli uffici amministrativi competenti. Contrariamente a quanto affermato da certi organi di stampa, le importazioni non sono state fermate, ma rallentate in attesa di tornare ad un ritmo mensile normale.»

SENTENZA › In fatto › II — Il procedimento e le conclusioni

punto 1
Con atto pervenuto nella cancelleria della Corte il 4 febbraio 1982, la Commissione ha presentato ricorso, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CEE, contro la Repubblica francese. La Commissione conclude che la Corte voglia: dichiarare che la Repubblica francese: sottoponendo le operazioni di sdoganamento dei vini da tavola italiani a ritardi che superavano notevolmente il tempo necessario alla realizzazione delle operazioni materiali ammissibili e subordinando lo sdoganamento a un'analisi sistematica; avendo omesso di intraprendere rapidamente la procedura di regolarizzazione dei trasporti di un certo numero di partite di vini italiani, non appena i documenti d'accompagnamento erano stati presentati per lo sdoganamento ai posti di frontiera; subordinando, in molti casi, la regolarizzazione del trasporto dei vini italiani bloccati ai posti di frontiera alla trasmissione da parte delle autorità italiane dei documenti e delle pezze sui quali dette autorità basavano i loro attestati; ritardando lo sdoganamento anche nei casi regolarizzati; è venuta meno agli obblighi impostile dalla normativa comunitaria vitivinicola e dall'art. 30 del Trattato CEE; e condannare la Repubblica francese alle spese.
punto 2
Con atto depositato il 18 febbraio 1982, il Governo della Repubblica italiana ha chiesto di poter intervenire a sostegno delle conclusioni della Commissione. L'intervento è stato ammesso con ordinanza 18 febbraio 1982. La Repubblica italiana conclude che la Corte voglia : accogliere le conclusioni della Commissione e condannare la Repubblica francese alle spese.
punto 3
La Repubblica francese conclude che la Corte voglia: respingere il ricorso della Commissione delle Comunità europee e condannare la Commissione e l'interveniente alle spese.
punto 4
Con memoria depositata il 5 febbraio, la Commissione, a norma dell'art. 186 del Trattato CEE e dell'art. 83 del regolamento di procedura, ha proposto un'istanza di provvedimenti provvisori. Il 4 marzo 1982, la Corte, statuendo in via provvisoria, ha provveduto nei termini seguenti: «1. Nelle more della causa principale, la Repubblica francese è tenuta ad osservare i limiti di seguito specificati per quanto riguarda le pratiche relative alla messa in consumo in Francia di vini importati dall'Italia. a) Salvo casi particolari o indizi specifici che possano giustificare il sospetto di frodi, la frequenza delle analisi prima della messa in consumo delle partite non deve superare il 15 % delle partite presentate alla frontiera. b) La durata delle analisi effettuate prima della messa in consumo delle partite non deve superare i 21 giorni a decorrere dalla presentazione delle partite e dei documenti alla frontiera, a meno che motivi particolari giustifichino eccezionalmente analisi specifiche. c) La messa in consumo di partite di vino può essere rifiutata per motivi d'irregolarità dei documenti d'accompagnamento solo se si tratta di irregolarità sostanziali. d) Quando irregolarità sostanziali sono accertate dalle autorità francesi, queste devono informarne subito, con la documentazione necessaria, le autorità italiane. Le partite il cui documento d'accompagnamento sia stato regolarizzato dalle autorità italiane devono immediatamente essere messe in consumo. 2. Quando la messa in consumo di quantitativi di vino provenienti dall'Italia che superino un totale di hi. 50000 è rifiutata per più di 21 giorni per motivi vuoi di analisi, vuoi di irregolarità dei documenti d'accompagnamento, le autorità francesi dovranno informare la Commissione delle ragioni di tale rifiuto. 3. È riservata la decisione sulle spese.»
punto 5
La fase scritta si è svolta normalmente. La Corte, sentito l'avvocato generale, ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. Essa ha tuttavia invitato le parti a rispondere per iscritto prima dell'udienza ad alcuni quesiti.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi ed argomenti delle parti dedotti nel procedimento scritto › 1. Gli argomenti addotti a sostegno del ricorso

paragrafo 1
La Commissione sostiene che gli avvenimenti successivi all'invio dei due pareri motivati dimostrano che il Governo francese non si è ad essi conformato. Lo scaglionamento sino al 15 dicembre 1981 previsto dall'accordo del 13 ottobre 1981 fra le autorità francesi e quelle italiane per sdoganare il vino presentato alla frontiera entro il 15 agosto 1981, costituisce, ai sensi del parere motivato, un ostacolo agli scambi. Il rispetto degli obblighi comunitari da parte di uno Stato membro non può dipendere da un accordo concluso con un altro Stato membro. La Commissione non ha partecipato alla stipulazione di detto accordo. Non vi sono state esportazioni di vino italiano in Francia nel novembre e nel dicembre del 1981. Il Governo francese non ha neppure comunicato le nuove modalità del controllo per campione destinato a sostituire i controlli sistematici che, per altro, continuavano ad essere effettuati. Il 30 gennaio 1982, contrariamente a quanto annunciato dal Governo francese, un grosso quantitativo di vino è stato bloccato alla frontiera francese. Le misure statali di blocco o di ritardo dello sdoganamento sono state adottate, in particolare, a complemento d'accordi di autolimitazione delle importazioni conclusi dagli operatori.
paragrafo 2
A proposito dei suddetti accordi, la Commissione ha allegato al ricorso varie circolari del Comité national du commerce communautaire des vins et spiritueux, nelle quali si riferisce di impegni quantitativi e qualitativi di autodisciplina assunti da sei anni dal suddetto comitato in contropartita di assicurazioni formali della pubblica autorità che la messa al consumo di vini italiani di gradazione alcoolica inferiore al 13 % o importati, qualunque ne fosse la gradazione, da operatori che non erano membri del comitato, non sarebbe avvenuta prima di quattro mesi. Secondo tali circolari, nell'estate del 1981 vi sono stati contatti e consultazioni fra il comitato ed il Ministro francese dell'agricoltura, nei quali il comitato ha in particolare proposto di continuare a limitare le importazioni di vini italiani in contropartita dell'assicurazione da parte delle pubbliche autorità di adottare determinati provvedimenti. Il comitato ha ritenuto congruo, nelle proposte fatte al Ministro dell'agricoltura, fissare per la campagna seguente un livello d'importazioni di vini dall'Italia di circa hl. 425000 al mese. Con circolare 20 ottobre 1981, il Comitato ha informato i suoi membri della decisione del Ministro di liberare i vini bloccati fra il 19 ottobre ed il 13 dicembre al ritmo di circa hl. 120000 la settimana e in ragione, per ogni operatore, di un ottavo del vino bloccato importato settimanalmente. In contropartita, il comitato ha disposto il blocco completo e totale dei carichi in Italia fra il 25 ottobre ed il 30 novembre, o, rispettivamente, il 7 dicembre, la prova dell'osservanza di tali date essendo fornita dai documenti d'accompagnamento VA 1. Nelle suddette circolari è ribadito l'impegno dei membri del comitato di continuare a rispettare la disciplina quantitativa e qualitativa.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi ed argomenti delle parti dedotti nel procedimento scritto › 2. La difesa del Governo francese

paragrafo 1
Il Governo francese ricorda anzitutto che la normativa vitivinicola comunitaria comprende disposizioni rigorose in materia di controllo del potenziale produttivo, di lavorazione e pratiche enologiche e di presentazione e di designazione dei prodotti. Al fine di consentire il controllo dell'osservanza di tali disposizioni, gli operatori devono tenere dei registri particolareggiati e conservarli per cinque anni. I vini che non corrispondono alla normativa possono circolare solo se diretti alle distillerie o alle fabbriche d'aceto ed esclusivamente i prodotti conformi alle disposizioni comunitarie, sani, genuini e commerciabili sono ammessi a circolare nella Comunità e ad essere offerti o ammessi al consumo umano diretto, conformemente agli artt. 51, n. 1, del regolamento n. 337/79 e 46, n. 1, del regolamento n. 355/79, ed a norma dello art. 53, n. 1, del regolamento n. 337/79, e ciò solo se accompagnati da un documento, controllato dall'amministrazione, che consente di identificare il prodotto ed il trasporto.
paragrafo 2
Il formalismo su cui è basata l'organizzazione comune del mercato, che copre tutta la catena economica dalla produzione sino alla circolazione e alla messa al consumo, corrisponde agli scopi di consentire la promozione della qualità, di facilitare l'istaurarsi di un migliore equilibrio fra l'offerta e la domanda e di assicurare la parità della condizioni di concorrenza, che solo un formalismo del genere è in grado di garantire, viste le particolarità del prodotto di cui trattasi.
paragrafo 3
A norma dell'art. 64, n. 1, del regolamento n. 337/79 e dell'art. 46 del regolamento n. 355/79, gli Stati membri devono adottare le misure necessarie per garantire l'osservanza delle disposizioni comunitarie ed il controllo dell'osservanza stessa. In applicazione della suddetta normativa, gli Stati membri sono tenuti a controllare attentamente e rigorosamente tutti i documenti d'accompagnamento presentati loro, la cui regolarità è il solo elemento che consente di presumere la conformità del prodotto alle disposizioni vitivinicole, ed a pretendere che tali documenti contengano tutte le indicazioni richieste, come la menzione dell'origine, della natura del prodotto, della gradazione alcoolometrica, e, se del caso, delle lavorazioni enologiche nonché, in modo chiaro e leggibile, il nome ed il timbro dell'autorità competente che ha rilasciato i documenti. L'art. 3, n. 2, del regolamento n. 1153/75 precisa inoltre che i documenti devono essere compilati a macchina o a mano, in modo leggibile, con inchiostro e in stampatello.
paragrafo 4
In caso di inosservanza, dalla attuazione stessa delle disposizioni relative al rispetto della normativa comunitaria ed ai controlli possono derivare restrizioni alla libera circolazione. Ora, le autorità francesi si sono trovate di fronte ad una serie di elementi di dubbio e di situazioni nelle quali le autorità italiane non avevano osservato la normativa comunitaria. Ciò le ha costrette a reagire con fermezza.
paragrafo 5
Il Governo francese si richiama, a questo proposito, ai casi già menzionati di irregolarità segnalati alle autorità italiane. In tutti quei casi, le autorità italiane non hanno reagito e non hanno risposto in modo soddisfacente alle autorità francesi, rendendone in tal modo più difficile il compito. Tali incidenti dimostrano che in Italia non venivano effettuati i controlli richiesti.
paragrafo 6
Inoltre, dalla corrispondenza commerciale con professionisti italiani rinvenuta dai servizi di controllo francesi, nonché da un fascicolo di ritagli della stampa italiana, si desume che operazioni di falsificazione di prodotti e frodi sono fenomeni che persistono in Italia.
paragrafo 7
Poiché la sorveglianza delle autorità nazionali in occasione del controllo dell'osservanza delle disposizioni comunitarie dipende in gran parte dalle circostanze, va valutata in tale contesto la reazione delle autorità francesi nell'agosto 1981, quando un gran numero di partite di vini italiani furono presentate alla frontiera accompagnate da documenti incompleti o irregolari. Tenuto conto della notevole mole dei documenti da controllare e della rilevanza delle irregolarità, non si può rimproverare loro di aver tardato a istaurare il procedimento di regolarizzazione dei vini presentati o a procedere alla regolarizzazione, non avendole peraltro gli uffici italiani competenti agevolate nel loro compito. Così, per oltre hl. 1000000 di vino, i cui documenti erano irregolari, le autorità italiane, sino al 6 ottobre 1981, hanno risposto solo per hi. 308000 senza tuttavia dare risposta in merito all'organo, non noto, che aveva rilasciato i documenti in questione.
paragrafo 8
La normativa comunitaria non definisce quali irregolarità del documento d'accompagnamento vadano considerate sostanziali. Le indicazioni che in esso devono figurare sono volte a garantire sia l'autenticità del documento, sia l'identità fra il prodotto indicato e quello esibito, sia la conformità del prodotto. Una irregolarità, in linea di principio, inficia di un vizio sostanziale il documento. Ciò avviene qualora manchi il timbro o l'identificazione dell'organo competente o legittimato, non sia indicato il numero di serie, l'ora del deposito, l'origine del prodotto e la gradazione alcoolometrica. Solo gli errori od omissioni che non mettono in dubbio l'autenticità dei documenti, le condizioni di trasporto o la qualificazione esatta del prodotto, come l'indicazione «vino da tavola pugliese» anziché «vino da tavola d'Italia», possono essere considerati non sostanziali.
paragrafo 9
L'insieme delle circostanze ha giustificato un dubbio fondato delle autorità francesi sull'origine e la conformità delle partite alla normativa comunitaria e sulla sussistenza di irregolarità all'infuori di quelle documentali. La stessa Commissione con un telex inviato il 25 agosto 1981 al Governo francese, ha dichiarato che quando nel documento d'accompagnamento non era menzionata l'origine del vino, gli organi competenti italiani dovevano dare la prova dell'origine italiana del vino. Il che avviene con la trasmissione di documenti e pezze giustificative, come richiesto dal Governo francese alle autorità italiane. L'osservanza rigorosa dei requisiti formali probatari si impone al fine di prevenire tutte le pratiche fraudolente dirette ad eludere le misure di controllo.
paragrafo 10
Per scrupolo di pacificazione il Governo francese ha sottoscritto, il 13 ottobre 1981, l'accordo italo-francese di Pisa, optando per la regolarizzazione delle operazioni sospette riferite a circa hi. 800000 di vino, i cui documenti non erano stati regolarizzati, al fine di non ostacolare eccessivamente gli scambi e rinunciando in tal modo ad applicare rigorosamente la normativa coumunitaria. La Commissione non è stata esclusa dalla ricerca di una soluzione, come dimostrano il telex 14 agosto 1981 ad essa inviato ed il fatto che essa ha proposto, quello stesso mese, provvedimenti di immagazzinamento e di distillazione del vino e che ha organizzato, il 16 ottobre a Bruxelles, una riunione fra esperti dei due paesi, a cui tuttavia i rappresentanti italiani non sono intervenuti. Se a seguito del suddetto accordo vi è stato un rallentamento negli scambi, al quale non avevano affatto contribuito i due Governi, il solo motivo di ciò, come in altri casi in passato, va identificato nella saturazione delle possibilità di immagazzinamento. Tutti i vini bloccati sono stati svincolati il 15 dicembre 1981, essendo i vini «bloccati» il 30 gennaio 1982 vini per i quali erano in corso analisi, giunti nel mese di gennaio con documenti di trasporto irregolari, privi in particolare di timbri o muniti di timbri illeggibili.
paragrafo 11
Anche la questione delle analisi va considerata nel contesto delle serie irregolarità riscontrate e della mancata reazione delle autorità italiane. Le inadempienze delle stesse nell'ambito dei controlli alterano le condizioni di concorrenza e mettono in discussione la promozione della qualità, senza parlare dei rischi per la salute pubblica. Le modalità concrete dei controlli che competono agli Stati membri in forza della normativa comunitaria vanno da essi stabilite in considerazione delle circostanze del caso. Gli elementi di dubbio o di sospetto riferiti al vino italiano sono stati troppo numerosi perché si possa rimproverare al Governo francese la sua vigilanza.
paragrafo 12
I controlli svolti dalle autorità francesi non sono discriminatori. Tutti i viticultori francesi, ai sensi della legge francese, devono sottoporre i loro vini ogni anno ad analisi da parte di uno specialista diplomato in enologia e viticultura. Disposizioni del genere non sembrano esistere in Italia. Numerosi controlli vengono inoltre effettuati sugli operatori francesi e sui prodotti nazionali. L'insieme delle operazioni di controllo di varia natura eseguite in Francia nel 1981 ammonta alla cifra, per nulla trascurabile, di oltre 120000. Ciò consente di affermare che non vi è stata discriminazione in danno dei prodotti importati dall'Italia.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi ed argomenti delle parti dedotti nel procedimento scritto › 3. Le osservazioni del Governo italiano

paragrafo 1
Il Governo italiano sostiene che gli argomenti dedotti dalla convenuta tendono a giustificare a posteriori gravi violazioni del principio fondamentale della libera circolazione delle merci sotto forma di blocco delle importazioni. Infatti, per le partite di vino bloccato nell'agosto del 1981 le autorità francesi non hanno segnalato dubbi o sospetti. Tali vini sono stati progressivamente quasi del tutto svincolati a decorrere dalla metà d'ottobre del 1981 in forza di una decisione politica, il che non sarebbe per nulla verosimile se vi fossero effetivamente stati rischi per la salute dei consumatori. Le autorità francesi hanno inoltre ritenuto, nell'autunno del 1981, di poter tornare a controlli mediante analisi in misura non eccedente il 10 % delle partite. Non sono neppure stati segnalati dubbi o sospetti per i quantitativi importati fra il novembre 1981 e il gennaio 1982. Il telex 2 febbraio 1982 conferma, per il blocco effettuato nello stesso mese, che questo era dovuto a preoccupazioni completamente diverse da quelle addotte dalla convenuta, cioè da motivi d'ordine politico riferiti ai fatti gravi prodottisi nell'agosto 1981 e nel gennaio 1982 in danno del vino italiano.
paragrafo 2
Il Governo italiano contesta, d'altra parte, l'assunto della mancanza di collaborazione da parte delle autorità italiane. Esso esibisce le risposte delle stesse alle richieste e comunicazioni in merito a casi di irregolarità inviate loro dalle autorità francesi e sottolinea che alcuni dei casi richiamati dal Governo francese non sono mai stati segnalati alle autorità italiane. Esso afferma che le pratiche incriminate erano tutte vietate in Italia. Tali divieti vengono regolarmente ricordati e confermati agli organi italiani di controllo. Senza pretendere d'escludere che casi di frode o di falsificazione possano prodursi in Italia come in altri paesi, il Governo italiano respinge l'accusa, ritenuta ingiusta, in base alla quale la convenuta, generalizzando casi particolari e rari, lascia intendere che i viticultori e gli operatori italiani praticano la frode e la falsificazione come regola generale e che gli uffici italiani di controllo non funzionano o funzionano male.
paragrafo 3
Per quanto riguarda le irregolarità dei documenti VA 1, esse sono state prese a pretesto per il blocco totale delle importazioni nell'agosto 1981. Improvvisamente, quasi tutti i documenti d'accompagnamento sono stati rifiutati, interrompendo di colpo una prassi istaurata da molti anni fra le autorità francesi e quelle italiane. In proposito, il Governo italiano esibisce alcuni documenti VA 1, scelti a caso, che hanno accompagnato, dal 1978, vuoi vino italiano esportato in Francia, vuoi vino francese importato in Italia. Tali documenti presentano le asserite irregolarità, come la mancata indicazione dello Stato membro d'origine alla colonna 11, un timbro illeggibile dell'autorità emittente o lacune relative al trasportatore, alla gradazione alcoolometrica od altro. Sia le autorità francesi, sia quelle italiane, hanno sempre, sino all'agosto 1981, sdoganato senza difficoltà le partite accompagnate dai suddetti documenti.
paragrafo 4
In merito ai timbri illeggibili, va peraltro tenuto presente che tali timbri, specialmente se apposti a secco, non possono spesso essere riprodotti sulle copie, anche se sono presenti sull'originale e se quindi il documento è autenticato. Il modulo VA 1 non impone inoltre l'indicazione specifica del paese d'origine alla colonna 11, potendo infatti tale dato essere desunto dall'indicazione della zona viticola alla colonna 15, nonché dalla compilazione del documento nel suo insieme. Così, in passato, la quasi totalità dei documenti francesi e italiani non menzionava il paese d'origine.
paragrafo 5
A proposito dell'indicazione della gradazione alcoolometrica, essendo l'edulcorazione assolutamente vietata in Italia, la gradazione alcoolometrica totale corrisponde alla gradazione alcoolometrica effettiva ed il fatto di omettere l'una o l'altra indicazione non costituisce quindi un'irregolarità sostanziale.
paragrafo 6
Dopo l'accordo di Pisa del 13 ottobre 1981, le autorità francesi non hanno peraltro più considerato tali le pretese irregolarità dei documenti.
paragrafo 7
Le autorità italiane si sono sforzate di soddisfare tutte le richieste d'indagine delle autorità francesi, nonostante il carattere fallace delle richieste e nonostante mancasse ogni indicazione degli elementi di dubbio o di sospetto relativi alle singole partite. Era tuttavia chiaro che il numero delle domande, che riguardavano circa 2240 documenti, e la complessità delle indagini richieste avrebbe determinato dei ritardi. Tuttavia, alla fine di settembre del 1981, erano state esaminate le domande relative a circa 700 documenti VA 1 che riguardavano circa hi. 300000. Del pari, le autorità italiane hanno risposto alle richieste delle autorità francesi in merito alle pretese irregolarità documentali anche dopo l'ulteriore blocco delle importazioni nel mese di gennaio. Le autorità francesi non possono quindi lamentarsi della mancanza di collaborazione delle autorità italiane.
paragrafo 8
Al fine di giustificare un comportamento chiaramente protezionistico, la convenuta non può neppure invocare i controlli ai quali sottopone i prodotti nazionali. Anche in Italia esiste una normativa rigorosa sui controlli e le sanzioni la quale prevede l'intervento obbligatorio di tecnici specializzati e le autorità italiane insistono continuamente sulla necessità di tali controlli, specialmente per i vini esportati. Le vere ragioni delle analisi svolte dalle autorità francesi sui vini italiani sono esplicitamente indicate nel telex 2 febbraio 1982. D'altra parte, non è necessario bloccare rilevanti quantitativi alla frontiera in quanto i controlli possono essere effettuati a tutti gli stadi di consumo.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi ed argomenti delle parti dedotti nel procedimento scritto › 4. La replica della Commissione

paragrafo 1
La Commissione sostiene che non si possono giustificare i blocchi alla frontiera col solo motivo che si tratta di operazioni sospette.
paragrafo 2
L'asserita inadempienza delle autorità italiane non può in alcun modo venire in considerazione nell'ambito della presente procedura e non può giustificare la trasgressione imputata alla Francia. È, peraltro, perfettamente possibile individuare i procedimenti in materia di repressione delle frodi.
paragrafo 3
A proposito del controllo dei documenti d'accompagnamento, il quale richiede solo pochi minuti, la Commissione non contesta che esso possa essere sistematico, ma eccepisce quanto segue:
paragrafo 4
Le autorità francesi hanno omesso di istaurare rapidamente la procedura di regolarizzazione dei trasporti di vino non appena sono stati esibiti i documenti d'accompagnamento. I documenti d'accompagnamento trasmessi alle autorità italiane riguardavano, in gran parte, operazioni vecchie di più mesi o più settimane. In molti casi, le autorità francesi hanno subordinato la regolarizzazione del trasporto all'invio, da parte delle autorità italiane, dei documenti e delle pezze su cui queste basavano i loro attestati, cosa che, ai sensi dell'art. 3 del regolamento n. 359/79, avrebbe potuto giustificare solo la constatazione di un dubbio fondato sull'origine o la conformità di una partita. Il 15 ottobre 1981, i documenti VA 1 relativi a hi. 580158 di vino erano stati regolarizzati senza però che i vini venissero di conseguenza liberati e senza che fossero richieste ulteriori informazioni o, almeno, ne fosse giustificata la ritualità.
paragrafo 5
Lo scaglionamento dello sblocco del vino a seguito dell'accordo di Pisa 13 ottobre 1981, mentre questo avrebbe dovuto essere liberato immediatamente, ha configurato la prosecuzione della trasgressione. Peraltro, la Commissione osserva che la messa in consumo progressiva, dal 19 ottobre 1981, dei vini bloccati, è andata di pari passo con l'autolimitazione delle importazioni per la durata dell'accordo di Pisa.
paragrafo 6
In merito agli accordi di autolimitazione, la questione non è se il Governo fosse da essi vincolato, ma se esistesse un nesso fra tali accordi ed i provvedimenti francesi. I dinieghi del Governo francese non hanno contraddetto il contenuto dei documenti allegati al ricorso. Comunque, vista la gravità di provvedimenti del genere, il Governo francese era tenuto a comunicare la sua opposizione al Comité natinal de commerce communautaire des vins et spiritueux al fine d'evitare che il suo comportamento potesse essere interpretato come acquiescienza.
paragrafo 7
Le cifre menzionate dal Governo francese in merito ai controlli svolti sui vini francesi dagli organi nazionali al fine di dimostrare che le analisi non sono state effettuate in modo discriminatorio, non sono determinanti perchè si riferiscono solo a qualche migliaio di casi rispetto ai 719681 viticultori francesi che hanno denunciato il raccolto nel 1981.

SENTENZA › In fatto › IV — Le risposte ai quesiti posti dalla Corte

punto 1
Invitato ad esibire alle Corte, a mo' d'esempio dei moduli VA 1 considerati irregolari, tutti i documenti d'accompagnamento ai quali avevano fatto riferimento i telex delle autorità francesi 14 agosto 1981, possibilmente in originale, il Governo francese comunica che gli originali dei documenti di cui trattasi sono attualmente a mani degli operatori privati e che non è stato possibile riunirli nel termine assegnato. La Commissione dispone della raccolta completa delle copie di tutti i moduli VA 1 del periodo considerato. Il Governo francese ha tuttavia inviato copia di alcuni dei documenti di cui è causa, in una coi telex delle autorità francesi che ad essi si riferiscono.
punto 2
In risposta alla domanda della Corte di fornire precisazioni sui casi — menzionati negli allegati alla replica della Commissione — in cui i controlli di documenti d'accompagnamento VA 1 richiesti dalle autorità francesi si riferivano ad operazioni che risalivano almeno a diverse settimane prima, il Governo francese comunicava che le informazioni di cui trattasi non sono abbastanza particolareggiate per consentire alle autorità francesi d'individuare, nel termine stabilito e tenuto conto dei documenti ancora a loro mani, le singole operazioni cui si riferiscono i suddetti allegati. Il Governo italiano espone in proposito che da tali documenti risulta che talune richieste di verifica, fatte dal 14 agosto 1981, riguardavano moduli VA 1 compilati nel gennaio, marzo, aprile, maggio e giugno 1981. A mo' d'esempio, il Governo italiano esibisce copia di quattro moduli VA 1 ai quali si riferiva la richiesta di verifica 26 agosto 1981, relativa a partite di vino presentate alla dogana francese insieme a detti documenti due o tre mesi prima, nonché copia di altri sette documenti relativi a partite presentate alla dogana francese fra l'inizio di maggio e l'inizio di luglio del 1981 a cui si riferiva la richiesta di verifica 2 settembre 1981.
punto 3
In risposta al quesito se, eventualmente, e con quale risultato i fatti di cui è causa siano stati esaminati, come prevede l'art. 8 del regolamento del Consiglio 5 febbraio 1979, n. 359, nell'ambito del comitato di gestione per i vini istituito dall'art. 6 del regolamento n. 337/79 o, eventualmente, per quale motivo ciò non sia stato fatto, il Governo francese e la Commissione comunicano che la fattispecie è stata esaminata dalla Commissione in riunioni coi rappresentanti dei due Stati membri interessati, ma non nell'ambito del comitato di gestione. Il Governo italiano espone che le prime avvisaglie di quella che poi sarebbe stata definita la «guerra del vino» si manifestarono in seno al Consiglio dei ministri del 20 e 21 luglio 1981 quando, su richiesta della delegazione italiana sostenuta dalla Commissione, fu rifiutata l'applicazione del prezzo minimo di cui all'art. 15 bis del regolamento n. 337/79. Sucessivamente, venivano predisposti taluni provvedimenti al fine di rispondere positivamente alle preoccupazioni francesi in ordine alle importazioni dei vini da tavola italiani in Francia, e veniva convenuto d'istituire un gruppo di lavoro franco-italiano per la messa a punto di proposte comuni da sottoporre alle istituzioni comunitarie. Tuttavia, nell'agosto del 1981, gli avvenimenti precipitavano. Alla riunione del comitato di gestione per i vini del 26 agosto 1981, la delegazione francese rifiutava la proposta d'immagazzinamento dei prodotti presentati alle dogana, volta a rimuovere gradualmente il blocco delle importazioni. È quindi apparso evidente che i problemi non erano d'ordine tecnico, bensì d'ordine politico, e le autorità italiane prendevano quindi iniziative presso la Commissione affinché questa adisse la Corte di giustizia e protestavano più volte in seno al Consiglio. Solo nell'ottobre del 1981 è stato possibile pervenire ad un'intesa fra i due governi interessati.
punto 4
Invitato a fornire per gli anni 1979-1982 i dati mensili dell'immissione in consumo in Francia del vino importato sfuso dall'Italia, il Governo francese esibisce le cifre seguenti (in ettolitri) : 1979 1980 1981 1982 gennaio 673516 486073 699999 875507 febbraio 547784 385735 838281 428645 marzo 767589 452699 809733 717440 aprile 760785 353295 574855 655781 maggio 883713 386743 627886 530220 giugno 625204 473555 811948 662987 luglio 712024 549105 708977 651194 agosto 645816 439199 425433 settembre 659496 566207 466564 ottobre 437323 564119 424058 novembre 334219 430917 136771 dicembre 173267 621290 392304

SENTENZA › In fatto › V — La fase orale del procedimento

paragrafo 1
La Commissione, rappresentata dal suo consigliere giuridico Jean Claude Séché; il Governo italiano, rappresentato dall'avvocato dello Stato Ivo M. Braguglia; ed il Governo francese, rappresentato dal suo agente Noël Museux, hanno svolto difese orali all'udienza dell'8 dicembre 1982.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 26 gennaio 1983.

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 4 febbraio 1982, la Commissione ha proposto, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CEE, un ricorso volto a far dichiarare che la Repubblica francese ha trasgredito gli obblighi impostile dalla normativa comunitaria vitivinicola e dall'art. 30 del Trattato CEE; sottoponendo le operazioni di sdoganamento dei vini da tavola italiani a ritardi che superavano notevolmente il tempo necessario alla realizzazione delle operazioni materiali ammissibili e subordinando lo sdoganamento a un'analisi sistematica; avendo omesso di intraprendere rapidamente la procedura di regolarizzazione dei trasporti di un certo numero di partite di vini italiani, non appena i documenti d'accompagnamento erano stati presentati per lo sdoganamento ai posti di frontiera; subordinando, in molti casi, la regolarizzazione del trasporto dei vini italiani bloccati ai posti di frontiera alla trasmissione da parte delle autorità italiane dei documenti e delle pezze sui quali dette autorità basavano i loro attestati; ritardando lo sdoganamento anche nei casi regolarizzati.
punto 2
Secondo la Commissione, sostenuta dal Governo italiano interveniente, a causa delle suddette pratiche si sono riscontrati notevoli ritardi nella messa in consumo del vino da tavola sfuso importato in Francia dall'Italia, dal mese d'agosto del 1981 e di nuovo dalla fine di gennaio del 1982, e grandi quantitativi di vini da tavola italiani, che superavano in certi momenti hl. 1000000, sono rimasti bloccati per diverse settimane ed anche per parecchi mesi in vari posti di frontiera in Francia. Le pratiche di cui è causa sarebbero state adottate dalle autorità francesi al fine di ostacolare le importazioni dall'Italia di vino da tavola sfuso e di ridurne l'entità, considerata eccessiva rispetto al fabbisogno del mercato. Si tratterebbe quindi di misure d'effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione, vietate dall'art. 30 del Trattato CEE.
punto 3
Il Governo francese contesta che le pratiche di cui è causa abbiano lo scopo di ridurre l'entità delle importazioni e sostiene che esse mirano a garantire l'osservanza della normativa comunitaria in materia vitivinicola nonché la tutela dei consumatori, della salute e della vita delle persone contro atti di frode e pratiche vietate e nocive per la salute.

SENTENZA › In diritto › 1. Sugli antefatti e lo svolgimento delle pratiche di cui è causa

punto 4
Prima di esaminare più dettagliatamente le pratiche di cui è causa, è opportuno ricordare le circostanze connesse alla loro instaurazione.
punto 5
Per anni le formalità da adempiere prima della messa in consumo dei vini importati in Francia dall'Italia non hanno creato difficoltà particolari.
punto 6
Fra l'aprile del 1980 ed il 1981, le autorità francesi hanno inviato alle autorità italiane alcune comunicazioni relative ad irregolarità o ad infrazioni constatate in trasporti di vini italiani ed, in particolare, a casi d'inquinamento di partite di vino dovuti all'uso di mezzi di trasporto inidonei. La questione se le autorità italiane abbiano reagito adeguatamente e tempestivamente a tali comunicazioni è controversa fra le parti.
punto 7
Nell'estate del 1981, la situazione del mercato vitivinicolo in Francia era caratterizzata da un forte aumento delle importazioni di vini da tavola dall'Italia. Tale aumento comportava l'abbassamento dei prezzi sul mercato. Per protestare contro tale situazione, si sono avute manifestazioni violente negli ambienti dei viticultori del Mezzogiorno della Francia.
punto 8
Dai documenti esibiti alla Corte dalla Commissione risultata che nel luglio del 1981, il Comité national du commerce communautaire des vins et spiritueux, proseguendo una prassi già instaurata da parecchi anni, proponeva di limitare, con accordi d'autodisciplina, le importazioni di vini da tavola italiani ad un volume ritenuto accettabile, fissato in hi. 425000 al mese. La questione se e in quale misura il ministro francese dell'agricoltura abbia partecipato e abbia sostenuto tali proposte è rimasta controversa fra le parti.
punto 9
Dalla metà d'agosto del 1981, le autorità francesi intensificavano i controlli sulle importazioni di vini da tavola italiani. Da un lato, esse rifiutavano d'accettare molti documenti d'accompagnamento dei trasporti dei vini di cui trattasi e, dall'altro, prima di mettere in consumo le partite de quibus, sottoponevano sistematicamente il vino a controlli sanitari ed enologici mediante analisi. Tali pratiche avevano la conseguenza di bloccare alla frontiera grandi quantitativi di vino da tavola.
punto 10
A causa di tali pratiche, la Commissione instaurava due procedimenti di trasgressione nei quali inviava al Governo francese due pareri motivati.
punto 11
Col primo parere motivato 2 ottobre 1981, la Commissione sosteneva che, avendo omesso di avviare sollecitamente la procedura di regolarizzazione dei trasporti di un certo numero di partite, subordinando in parecchi casi la regolarizzazione all'invio, da parte delle autorità italiane, dei documenti e delle pezze su cui dette autorità basavano i loro attestati, e ritardando lo sdoganamento anche nei casi regolarizzati, la Repubblica francese aveva trasgredito gli obblighi impostile dalla normativa comunitaria vitivinicola e dall'art. 30 del Trattato.
punto 12
Col secondo parere motivato 9 ottobre 1981, la Commissione sosteneva che il fatto di sottoporre le operazioni di sdoganamento dei vini da tavola italiani a dilazioni che superavano di molto i tempi necessari per effettuare le operazioni materiali ammissibili e di subordinarne la messa in consumo all'analisi sistematica costituiva una misura d'effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all'importazione, vietata dall'art. 30 del Trattato CEE ed una trasgressione degli obblighi imposti alla Repubblica francese dal regolamento del Consiglio n. 337/79.
punto 13
Le autorità francesi provvedevano a liberare i trasporti così bloccati solo progressivamente, sino alla fine dell'anno, in seguito ad un accordo col Governo italiano concluso il 13 ottobre 1981 a Pisa. Tale accordo provedeva in particolare lo svincolo entro due mesi del vino bloccato nonché l'intervento dei due Governi interessati presso la Commissione perchè tale svincolo fosse accompagnato da aiuti comunitari ai contratti d'immagazzinamento. Secondo i documenti presentati dalla Commissione, parallelamente allo sblocco, veniva effettuato dai membri del Comité national du commerce communautaire des vins et spiritueux, nell'ambito dell'accordo di autolimitazione, l'arresto completo delle operazioni di carico del vino in Italia.
punto 14
Nello stesso periodo, il Governo francese comunicava alla Commissione a proposito delle analisi sino ad allora effettuate sistematicamente su tutte le partite di vino importate, che le autorità francesi si sarebbero ormai accontentate di analisi per campione su una operazione ogni dieci.
punto 15
Nel gennaio del 1982, le messe in consumo di vino da tavola importato dall'Italia raggiungevano di nuovo un livello molto elevato, cioè oltre hl. 875507. Alla fine di gennaio, si verificavano nuove manifestazioni violente nell'ambiente vitivinicolo del Mezzogiorno della Francia.
punto 16
All'inizio di febbraio, le autorità francesi intensificavano nuovamente i controlli sulle importazioni di vino da tavola italiano, rifiutando di accettare documenti d'accompagnamento perchè irregolari o sottoponendo ad analisi tre partite su quattro. La comunicazione inviata, con telex 2 febbraio 1982, dal Governo francese alla Commissione a proposito di tali controlli intensificati contiene in merito, fra l'altro, il brano seguente: «Viva preoccupazione è sorta negli ambienti vitivinicoli del mezzogiorno a seguito della forte progressione di importazioni di vino dall'Italia nel mese di gennaio 1982, a prezzi molto inferiori a quelli di mercato. Di conseguenza, il Governo ha adottato sin dal 30 gennaio i provvedimenti necessari perchè, prima dell'immissione sul mercato, siano eseguite un maggior numero di analisi qualitative da parte degli uffici amministrativi competenti. Contrariamente a quanto affermato da certi organi di stampa, le importazioni non sono state fermate, ma rallentate in attesa di tornare ad un ritmo mensile normale». Notevoli quantità di vino da tavola proveniente dall'Italia venivano di nuovo bloccate alla frontiera in seguito a detti controlli intensificati.
punto 17
Il 4 marzo 1982, la Corte, statuendo in via provvisoria su un'istanza della Commissione, ha disposto quanto segue: «1. Nelle more della causa principale, la Repubblica francese è tenuta ad osservare i limiti di seguito specificati per quanto riguarda le pratiche relative alla messa in consumo in Francia di vini importati dall'Italia. a) Salvo casi particolari o indizi specifici che possano giustificare il sospetto di frodi, la frequenza delle analisi prima della messa in consumo delle partite non deve superare il 15 % delle partite presentate alla frontiera. b) La durata delle analisi effettuate prima della messa in consumo delle partite non deve superare i 21 giorni a decorrere dalla presentazione delle partite e dei documenti alla frontiera, a meno che motivi particolari giustifichino eccezionalmente analisi specifiche. c) La messa in consumo di partite di vino può essere rifiutata per motivi d'irregolarità dei documenti d'accompagnamento solo se si tratta di irregolarità sostanziali. d) Quando irregolarità sostanziali sono accertate dalle autorità francesi, queste devono informarne subito, con la documentazione necessaria, le autorità italiane. Le partite il cui documento d'accompagnamento sia stato regolarizzato dalle autorità italiane devono immediatamente essere messe in consumo. 2. Quando la messa in consumo di quantitativi di vino provenienti dall'Italia che superino un totale di hi. 50000 è rifiutata per più di 21 giorni per motivi vuoi di analisi, vuoi di irregolarità dei documenti d'accompagnamento, le autorità francesi dovranno informare la Commissione delle ragioni di tale rifiuto.»
punto 18
Dopo questa ordinanza, le importazioni di vino italiano in Francia non hanno più creato difficoltà particolari.

SENTENZA › In diritto › 2. Sull'oggetto del procedimento di trasgressione

punto 19
Con le quattro censure formulate nel ricorso la Commissione mira essenzialmente a far dichiarare che le autorità francesi hanno limitato la quantità di vino da tavola importato sfuso dall'Italia, ritardando la messa in consumo delle partite con i due tipi di pratiche oggetto dei pareri motivati 2 e 9 ottobre 1981, cioè rifiutando i documenti d'accompagnamento per i trasporti di vino italiano e sottoponendo i vini importati a controlli mediante analisi sistematiche.
punto 20
Va osservato che una parte dei ritardi contestati, cioè lo sblocco progressivo e rallentato delle partite trattenute alla frontiera in seguito all'accordo intervenuto il 13 ottobre 1981 fra i Governi francese ed italiano e la ripresa delle pratiche di cui è causa all'inizio di febbraio e proseguita poi sino al marzo del 1982, si è verificata successivamente al parere motivato. Tuttavia, è appurato che si tratta di fatti vuoi già contestati nei pareri motivati e protrattisi ulteriormente, vuoi di fatti successivi a detti pareri, ma della medesima natura di quelli considerati nei pareri motivati e che costituiscono uno stesso comportamento.

SENTENZA › In diritto › 3. Sul rifiuto dei documenti d'accompagnamento

punto 21
Vanno esaminati anzitutto i ritardi derivati dall'atteggiamento delle autorità francesi in merito ai documenti d'accompagnamento ed alla procedura di regolarizzazione degli stessi.
punto 22
La Commissione, sostenuta dal Governo italiano, assume che i documenti d'accompagnamento che le autorità francesi hanno rifiutato d'accettare dalla metà d'agosto del 1981 non presentavano effettivamente irregolarità sostanziali che giustificassero tale rifiuto alla luce della normativa comunitaria.
punto 23
Il Governo francese sostiene che i documenti erano irregolari e che esso era quindi autorizzato a rifiutarli. Spetterebbe, inoltre, alla Commissione il provare che i documenti rifiutati erano regolari, cosa che la Commissione non sarebbe riuscita a dimostrare.
punto 24
Secondo il regolamento della Commissione 30 aprile 1975, n. 1153, che stabilisce nel settore vitivinicolo i documenti d'accompagnamento e gli obblighi dei produttori e dei commercianti diversi dai rivenditori al minuto (GU L 113, pag. 1), ogni trasporto di vino nella Comunità dà luogo alla compilazione di un documento d'accompagnamento vitivinicolo su un modulo conforme ai modelli allegati allo stesso regolamento. Per i prodotti comunitari, salvo i vini di qualità prodotti in regioni determinate ed i vini alcolizzati, si tratta del modello VA 1. I documenti d'accompagnamento e le loro eventuali copie sono compilati dall'ente o dagli enti competenti dello Stato membro nel quale ha inizio il trasporto o dall'autorità abilitata a tal fine, secondo le indicazioni fornite dallo speditore e sotto la responsabilità dello stesso, nella debita forma e secondo le disposizioni rigorose di detto regolamento.
punto 25
Da tale normativa si desume che le autorità francesi avevano il diritto di controllare che ogni trasporto di vino sfuso proveniente dall'Italia presentato alla frontiera fosse effettivamente accompagnato da un documento VA 1 debitamente compilato, emesso dagli uffici italiani competenti.
punto 26
Tuttavia, le suddette disposizioni vanno interpretate alla luce del secondo considerando del regolamento n. 1153/75, secondo cui l'esigenza dei documenti d'accompagnamento non deve tradursi in un ostacolo per gli scambi o per lo smercio dei prodotti del settore. Ne consegue che solo gli errori o le irregolarità di un documento che hanno carattere sostanziale e che sono di conseguenza atti a renderlo inidoneo ad adempiere la sua funzione di fornire, sotto forma di documento ufficiale, le necessarie informazioni sulla natura del prodotto, possono giustificare obiezioni contro il documento stesso e, di conseguenza, gli ostacoli per l'importazione.
punto 27
Dal fascicolo si desume che le irregolatità invocate dalle autorità francesi sono state, secondo i casi, di natura e di rilevanza diversa. Così, contrariamente a quanto prevede il regolamento n. 1153/75, sembra che, in alcuni casi, i documenti non siano stati compilati a macchina o in stampatello, pur essendo leggibili, o che siano stati compilati in modo incompleto, pur contenendo indirettamente tutte le informazioni necessarie. Irregolarità del genere non possono però essere considerate sostanziali e non possono giustificare obiezioni contro il documento.
punto 28
In altri casi, invece, come è stato ammesso all'udienza dalla Commissione e dal Governo italiano, in un certo numero di modelli VA 1 la mancanza delle indicazioni richieste era atta a rendere tali documenti d'accompagnamento inidonei a svolgere la summenzionata funzione. Così, in alcuni casi, mancava la gradazione alcolica o l'indicazione dell'autorità italiana che aveva emesso il documento, in altri casi detta indicazione era illeggibile, in altri ancora il documento non riportava indicazioni nemmeno indirette che consentissero d'identificare lo Stato membro d'origine. Irregolarità del genere vanno considerate sostanziali e giustificano obiezioni contro il documento.
punto 29
Nel nostro caso, non è stato possibile accertare se tutti i documenti contestati fossero irregolari e se tali irregolarità avessero carattere sostanziale, poiché tanto la Commissione, quanto il Governo francese hanno dichiarato di non essere in grado di esibire detti documenti. È tuttavia possibile ammettere che almeno parte dei documenti presentava irregolarità tali da permettere, in via di principio, di sollevare obiezioni contro di essi.
punto 30
L'art. 12, n. 2, del regolamento n. 1153/75 dispone che «qualora si constati che dei prodotti circolano privi di documento di accompagnamento ovvero con un documento irregolare, l'organismo competente dello Stato membro nel quale è fatta la constatazione o un altro organismo incaricato del controllo adotta i provvedimenti necessari per regolarizzare ed eventualmente sanzionare questo trasporto irregolare». Se ne desume che, per non ostacolare in modo ingiustificato gli scambi, le autorità che accertano delle irregolarità devono anzitutto provvedere a regolarizzarle.
punto 31
Tale regolarizzazione deve essere effettuata applicando il regolamento del Consiglio 5 febbraio 1979, n. 359, relativo alla collaborazione diretta tra i servizi incaricati dagli Stati membri di controllare l'osservanza delle disposizioni comunitarie e nazionali nel settore vitivinicolo (GU L 54, pag. 136). L'art. 4 di questo regolamento dispóne che, in caso di dubbio, il servizio competente chieda al servizio competente dello Stato membro di origine di verificare i documenti nonché le annotazioni nei registri. A norma dell'art. 3 il servizio competente può richiedere qualsiasi informazione utile ed in particolare la trasmissione di documenti e giustificativi, qualora esista un «dubbio fondato» che il prodotto non sia conforme alle disposizioni vitivinicole.
punto 32
II «dubbio fondato» ai sensi del suddetto art. 3 che consente di chiedere indagini approfondite e la trasmissione dei documenti giustificativi deve essere basato su indizi concreti relativi ad un singolo trasporto. Contrariamente alla tesi sostenuta dal Governo francese, da qualche irregolarità o infrazione accertata in precedenza per singoli casi non si può desumere un dubbio generalizzato contro tutte le importazioni di vino italiano. In nessun caso, semplici errori di forma nei documenti d'accompagnamento possono giustificare un dubbio fondato. In mancanza di un dubbio fondato in un caso concreto, le autorità francesi potevano quindi pretendere solo semplici verifiche e conferme da parte delle autorità italiane al fine di regolarizzare i trasporti interessati.
punto 33
Dalle varie comunicazioni con cui il Governo francese ha fatto alle autorità italiane le richieste relative ai modelli VA 1 irregolari risulta che tali domande riguardavano sistematicamente, senza che fosse addotto il minimo dubbio fondato, richieste di studi approfonditi e miravano essenzialmente ad ottenere i documenti d'accompagnamento uniti alla merce durante i precedenti trasporti in Italia, fra il luogo di produzione ed i magazzini dai quali essa era poi stata avviata verso la Francia, in quanto le autorità francesi si erano rifiutate di considerare sufficiente la semplice conferma delle autorità italiane via telex, a seguito di verifica, dei documenti VA 1.
punto 34
Da ciò consegue che ai fini della regolarizzazione dei documenti irregolari le autorità francesi hanno stabilito condizioni che non rientravano nella normativa comunitaria in materia.
punto 35
Il Governo italiano ha sostenuto inoltre che, secondo una prassi reciproca delle autorità francesi ed italiane instaurata da molti anni, irregolarità come quelle accertate dalla metà d'agosto del 1981 nella compilazione dei documenti VA 1 erano frequenti ed accettate dalle autorità dei due Stati membri. Le autorità francesi avrebbero modificato, bruscamente e senza preavviso, tale prassi in materia di controllo dei documenti. A sostegno di detto argomento, il Governo italiano ha presentato alla Corte una serie di documenti VA 1 anteriori all'epoca di cui è causa, compilati in parte dalle autorità francesi ed in parte da quelle italiane, che, nonostante le irregolarità del tipo sopra descritto, sono stati accettati dalle autorità dei due paesi senza suscitare contestazioni. Il Governo francese non ha addotto alcun argomento tale da mettere in dubbio l'esistenza di siffatta prassi.
punto 36
Al fine d'evitare ostacoli per le importazioni, l'obbligo di collaborazione fra gli Stati membri connesso al sistema comunitario esige che in un caso come questo di modifica di una prassi sia dato alle autorità dello Stato membro interessato avviso della nuova procedura, per non metterle nell'impossibilità di prepararsi alla stessa e di tenerne conto nella compilazione dei documenti VAI.
punto 37
Inoltre, avrebbe dovuto essere seguita nella fattispecie la procedura prevista dall'art. 8 del suddetto regolamento n. 359/79, secondo cui i rappresentanti degli Stati membri si riuniscono regolarmente in seno al comitato di gestione per i vini onde esaminare i problemi sollevati dall'applicazione del regolamento stesso ed ogni altro problema concernente il controllo uniforme delle disposizioni comunitarie nel settore vitivinicolo. Tale procedura mira infatti ad evitare le difficoltà che possono derivare da provvedimenti unilaterali o dalla mancanza d'uniformità nell'applicazione della normativa comunitaria od i conseguenti ostacoli per la libera circolazione delle merci.
punto 38
Da ciò deriva che modificando bruscamente la prassi consolidata, le autorità francesi hanno trasgredito un obbligo imposto loro dal diritto comunitario.
punto 39
La Commissione ed il Governo italiano hanno altresì dedotto che le domande rivolte alle autorità italiane da quelle francesi in merito ad irregolarità dei modelli VA 1 riguardavano in parte operazioni di parecchi mesi o parecchie settimane prima.
punto 40
Quando viene accertata un'irregolarità di documenti d'accompagnamento, l'art. 12, n. 2, del regolamento n. 1153/75, impone alle autorità nazionali competenti l'obbligo di adottare immediatamente i provvedimenti necessari per consentire l'eventuale regolarizzazione del trasporto irregolare, al fine d'evitare ritardi ingiustificati nella messa in consumo del vino di cui trattasi.
punto 41
Nel nostro caso, il Governo francese non ha contestato le allegazioni particolareggiate del Governo italiano sui notevoli ritardi nelle richieste rivolte alle autorità italiane in taluni casi. Va quindi ammesso che, anche sotto questo profilo, il comportamento delle autorità francesi in materia di controllo dei documenti d'accompagnamento non era, in tutti i casi, conforme alla normativa comunitaria.
punto 42
La Commissione ed il Governo italiano hanno infine sostenuto che, anche nei casi regolarizzati, le autorità francesi non hanno proceduto a mettere in consumo i trasporti di vino bloccati.
punto 43
In propositio, va osservato che lo svincolo dei trasporti bloccati dal mese d'agosto del 1981 è avvenuto, indipendentemente da qualsiasi regolarizzazione dei documenti, secondo le modalità dell'accordo politico raggiunto fra il Governo francese e quello italiano il 13 ottobre 1981, a Pisa.
punto 44
Le autorità francesi hanno quindi, anche su questo punto, trasgredito l'obbligo, imposto loro dalla normativa comunitaria vitivinicola, di regolarizzare i trasporti di vini accompagnati da documenti irregolari.
punto 45
Da quanto precede risulta che l'operato delle autorità francesi per quanto riguarda il controllo dei documenti era contrario alla normativa vitivinicola. Esso costituisce nello stesso tempo una trasgressione dell'art. 30 del Trattato CEE il quale vieta le restrizioni quantitative all'importazione, nonché tutte le misure d'effetto equivalente.

SENTENZA › In diritto › 4. Sui controlli enologici mediante analisi sistematiche

punto 46
Vanno esaminati, in secondo luogo, i ritardi nella messa in consumo determinati dalla prassi delle autorità francesi di sottoporre sistematicamente ad analisi, prima di metterle in consumo, le partite di vino italiano.
punto 47
Secondo la Commissione ed il Governo italiano, le autorità francesi avrebbero svolto analisi sistematiche prima della messa in consumo per ritardare la stessa e ridurre il volume delle importazioni. Non sarebbe comunque necessario ai fini del controllo enologico bloccare grandi quantità di vino alla frontiera e la durata delle analisi, di parecchie settimane, avrebbe di gran lunga superato il termine ammissibile, che sarebbe di qualche giorno.
punto 48
Il Governo francese sostiene che le analisi hanno avuto lo scopo di garantire il rispetto della normativa comunitaria vitivinicola, la tutela dei consumatori e la salute e la vita delle persone. I tempi necessari per tali operazioni dipenderebbero dalla natura di dette analisi.
punto 49
È assodato che le autorità francesi hanno sistematicamente sottoposto ad analisi il vino da tavola importato sfuso dall'Italia cioè, nel primo periodo di cui trattasi, tutte le partite di vino italiano e, dall'inizio di febbraio del 1982, in ragione di tre partite su quattro; che esse hanno fatto dipendere la messa in consumo di una determinata partita dai risultati delle analisi e che tali risultati erano resi noti solo dopo parecchie settimane a causa del tempo occorrente per la procedura applicata.
punto 50
In proposito va detto anzitutto che controlli enologici del genere sono atti a rendere le importazioni più difficili e più onerose, a causa in particolare degli indugi e delle maggiori spese di magazzinaggio che possono determinare per l'importatore. Da ciò consegue che tali procedure — sistematiche o meno — costituiscono misure d'effetto equivalente a restrizioni quantitative ai sensi dell'art. 30 del Trattato CEE, vietate da questa disposizione, salve le eccezioni previste dal diritto comunitario e, in particolare, dall'art. 36 del Trattato.
punto 51
A norma dell'art. 36 del Trattato, l'art. 30 lascia impregiudicate le restrizioni all'importazione giustificate, in particolare, da motivi di tutela della salute e della vita delle persone. Tuttavia, una restrizione del genere, in quanto deroga al principio della libera circolazione delle merci, è conforme ai trattati solo nella misura in cui è necessaria per raggiungere quei dati fini e in cui non costituisce né un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata del commercio fra Stati membri.
punto 52
Non si può escludere che, in certi casi, controlli sanitari mediante analisi possano essere un mezzo adeguato per prevenire i rischi che derivano, ad esempio, da pratiche enologiche vietate o dall'uso di mezzi di trasporto inidonei e possano servire a garantire la tutela della salute e della vita delle persone.
punto 53
Va aggiunto che varie disposizioni della normativa comunitaria in materia vitivinicola, come l'art. 64 del regolamento del Consiglio 5 febbraio 1979, n. 337, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 54, pag. 1) e l'art. 46, n. 2, del regolamento del Consiglio 5 febbraio 1979, n. 355, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve (GU L 54, pag. 99), demandano alle autorità nazionali la responsabilità di garantire l'osservanza della normativa comunitaria. Anche in questo contesto, controlli mediante analisi possono essere un utile mezzo per scoprire infrazioni della suddetta normativa.
punto 54
Tuttavia, i controlli effettuati devono essere necessari per raggiungere i fini perseguiti e non devono comportare ostacoli per l'importazione sproporzionati rispetto a tali fini.
punto 55
In merito alla frequenza ammissibile dei prelievi per analisi, va osservato che essa ha subito molte modifiche durante il periodo considerato. Mentre nell'agosto del 1981 tutte le partite di vino erano sottoposte a prelievi per l'analisi, dopo l'accordo raggiunto a Pisa nell'ottobre del 1981 venivano ritenuti sufficienti controlli per campione nel 10 % dei casi, frequenza portata successivamente di nuovo al controllo di tre partite su quattro alla fine di gennaio del 1982. Il Governo francese non ha potuto fornire alcuna giustificazione per tali cambiamenti, che non sembrano quindi connessi ad esigenze imperative derivanti dai fini summenzionati. Tali prelievi per analisi sono stati effettuati senza che vi fossero fatti concreti che giustificassero, nei singoli casi, un sospetto di frode o d'irregolarità,
punto 56
La frequenza dei prelievi per analisi era di gran lunga superiore ai controlli occasionali effettuati sui trasporti di vino francese all'interno del paese. È assodato che anche le autorità italiane effettuano controlli per garantire sia la conformità alla normativa comunitaria dei vini prodotti in Italia, sia la tutela dei consumatori, della salute e della vita delle persone. Le autorità francesi avevano l'obbligo di tener conto dell'esistenza di questi controlli nel paese d'origine del vino. Adulterazioni o irregolarità accertate in singoli casi in epoca anteriore a quella di cui trattasi non possono assolutamente giustificare un sospetto generalizzato nei confronti di tutte le importazioni di vini italiani, né consentire prelievi per analisi sistematiche, dal momento che non esiste alcuna prassi analoga per il vino francese.
punto 57
Ne consegue che le autorità francesi non avevano il diritto di effettuare controlli sistematici mediante analisi e, in mancanza di qualsiasi dubbio fondato su indizi concreti in casi specifici, dovevano limitarsi a controlli per campione.
punto 58
Lo stesso Governo francese ha dichiarato in seguito al parere motivato che erano sufficienti analisi in un caso su dieci. Tenuto conto di tale valutazione, le analisi sistematiche effettuate dalle autorità francesi su tutte le partite o in ragione di tre partite su quattro superano la frequenza ammissibile dei controlli mediante analisi e costituiscono un trattamento discriminatorio rispetto ai controlli a cui è sottoposto in Francia il vino di produzione nazionale.
punto 59
Per quanto riguarda la durata di qualche settimana delle operazioni materiali d'analisi, va osservato che la durata di analisi di questo genere per il vino può variare a seconda delle circostanze, in particolare secondo la natura delle analisi da effettuare. Nella presente fattispecie, la Corte non dispone di dati sufficienti circa lo svolgimento delle analisi nei singoli casi per poter stabilire se il tempo trascorso fra i prelievi per le analisi e le comunicazioni dei risultati sia stato più lungo del necessario.
punto 60
Va tuttavia constatato che quando i prelievi per le analisi sono effettuati sui vini francesi, ciò non comporta automaticamente il blocco del vino fino al momento in cui siano noti i risultati delle analisi in quanto la normativa comunitaria sui registri e sui documenti d'accompagnamento permette, di norma, una volta conosciuti i risultati delle analisi, di ritrovare e di identificare un trasporto di vino.
punto 61
In caso d'analisi per campione sui trasporti di vino importato, il fatto di trattenere alla frontiera il trasporto di vino finché non siano noti i risultati delle analisi costituisce un ostacolo sproporzionato e discriminatorio per le importazioni, poiché tali analisi richiedono tempi notevoli, che superano alcuni giorni, ed è inoltre possibile ritrovare ed identificare il trasporto di vino. Così non sarebbe solo se le analisi fossero eseguite in un caso specifico per un dubbio fondato di frode o d'irregolarità del prodotto considerato. Ora, il Governo francese non ha indicato casi specifici in cui esistesse un dubbio del genere.
punto 62
Va inoltre detto che dal summenzionato telex 2 febbraio 1982 e dall'insieme dei fatti si evince che i prelievi per analisi erano volti a ritardare la messa in consumo dei trasporti di cui trattasi ed a ridurre in tal modo la quantità di vino importato dall'Italia.
punto 63
Ne consegue che sia a causa della frequenza delle analisi, sia a causa del fatto che i trasporti così controllati venivano comunque trattenuti alla frontiera, l'operato delle autorità francesi in materia di controllo mediante analisi sistematiche era contrario alle prescrizioni degli artt. 30 e 36 del Trattato CEE.
punto 64
Da quanto precede risulta che si deve dichiarare che, ritardando, con le modalità di controllo e di regolarizzazione dei documenti d'accompagnamento VA 1 ed i controlli sistematici mediante analisi, la messa in consumo di vini da tavola importati sfusi dall'Italia e limitando così, fra l'agosto 1981 ed il marzo 1982, le importazioni di detti vini da tavola, la Repubblica francese ha trasgredito gli obblighi impostile dall'art. 30 del Trattato CEE e dalla normativa vitivinicola comunitaria.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

punto 65
A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La convenuta è rimasta soccombente e le spese vanno quindi poste a suo carico, ivi comprese quelle dell'interveniente a sostegno della ricorrente e quelle causate dal procedimento sommario, riservate dalla Corte nell'ordinanza 4 marzo 1982.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE dichiara e statuisce: 1o Ritardando, con le modalità di controllo e di regolarizzazione dei documenti d'accompagnamento VA 1 ed i controlli sistematici mediante analisi, la messa in consumo di vini da tavola importati sfusi dall'Italia e limitando così, fra l'agosto 1981 ed il marzo 1982, tali importazioni di vini da tavola, la Repubblica francese ha trasgredito gli obblighi impostile dall'art. 30 del Trattato CEE e dalla normativa comunitaria vitivinicola. 2o La convenuta è condannata alle spese, comprese quelle dell'interveniente a sostegno della ricorrente e quelle causate dal procedimento sommario.

Firme

Mertens de Wilmars Pescatore O'Keeffe Everling Mackenzie Stuart Bosco Koopmans Due Bahlmann Così deciso e pronunciato a Lussemburgo, il 22 marzo 1983. Il cancelliere P. Heim Il presidente J. Mertens de Wilmars

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