Privative industriali e marchi di fabbrica e di commercio
Testo in vigore al
Art. 124
1. Gli iscritti nell'Albo sono ammessi ad esercitare professionalmente la rappresentanza presso il Ministero delle corporazioni nello svolgimento delle pratiche concernenti le privative per invenzioni industriali, per modelli di utilita' e per modelli e disegni ornamentali, nonche' per i marchi di fabbrica o di commercio.
Art. 125
1. Con separato decreto saranno stabilite le norme per la iscrizione nell'Albo e per la disciplina degli iscritti.
Titolo IV. Disposizioni generali e transitorie.
Capo I. Disposizioni generali.
Art. 126
1. Se i termini stabiliti da questo decreto scadono in un giorno festivo, la scadenza e' prorogata al successivo giorno non festivo.
Art. 127
1. Le domande previste in questo decreto debbono essere dirette all'Ufficio della proprieta' intellettuale.
2. Esse debbono essere scritte in lingua italiana, al pari degli atti allegati. Degli atti originali in lingua straniera deve essere unita la traduzione in lingua italiana.
Art. 128
1. Le domande debbono essere presentate od inviate all'Ufficio della proprieta' intellettuale, che compila il relativo verbale di deposito, rilasciandone od inviandone copia al richiedente.
Art. 129
1. Nella domanda il richiedente deve indicare il suo domicilio nel Regno per tutte le comunicazioni e notificazioni da farsi a norma di questo decreto.
2. I mutamenti del domicilio debbono dall'interessato essere portati a conoscenza dell'Ufficio, che li annota nel registro.
3. Il richiedente, se straniero, e' tenuto ad indicare il domicilio nello Stato a cui appartiene e ad eleggere domicilio nel Regno, anche agli effetti dell'art. 107.
Art. 130
1. La nomina di uno o piu' mandatari, qualora non sia fatta con separato atto di procura, puo' farsi nella stessa istanza o con distinta lettera d'incarico, soggetta al pagamento della tassa indicata nella tabella A.
2. Il mandato conferito con la domanda o con la lettera d'incarico vale soltanto per l'oggetto a cui la domanda si riferisce e limitatamente ai rapporti con l'Ufficio della proprieta' intellettuale.
3. Per la richiesta di attestati completivi vale il mandato conferito per la privativa principale.
Art. 131
1. La domanda diretta ad ottenere un provvedimento, per cui e' prescritto il pagamento di una tassa, non e' ricevibile qualora non sia corredata dal documento che comprovi l'effettuato pagamento della tassa.
2. Nell'annessa tabella A e' indicato l'ammontare delle tasse previste da questo decreto.
3. Gli atti e documenti soggetti a bollo, oltre quelli previsti dalla legge (testo unico) 30 dicembre 1923, n. 3268 e successive modificazioni, sono indicati nella tabella B.
Art. 132
1. I registri, le domande ed i documenti annessi sono pubblici.
Chiunque puo' prenderne visione ed ottenere, per certificato o per estratto, notizia delle registrazioni, delle trascrizioni e delle annotazioni che si trovano nei registri, nonche' copia delle domande e dei documenti annessi.
2. Tali certificati o estratti, nonche' l'autenticazione di copie di atti e documenti, sono soggetti al pagamento delle tasse indicate nella tabella A.
Art. 133
1. Le pubblicazioni previste in questo decreto si effettuano nel Bollettino edito a cura dell'Ufficio della proprieta' intellettuale.
Capo II. Disposizioni transitorie.
Art. 134
1. Il Governo del Re provvedera' a pubblicare il regolamento per l'applicazione di questo decreto entro sei mesi dalla sua pubblicazione.
2. Questo decreto, salvo quanto e' disposto all'articolo seguente, entrera' in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del regolamento.
Art. 135
1. Le disposizioni di questo decreto, relative all'esame di cui agli articoli 28, 76, n. 6, e 90, n. 2, entreranno in vigore alla data che sara' stabilita con decreto reale.
2. Il decreto reale potra' altresi' stabilire le ulteriori norme integrative per la graduale attuazione di questo decreto, nelle materie di cui al comma precedente e indicare i termini entro i quali l'Amministrazione dovra' rilasciare gli attestati di privative industriali e registrare i marchi.
Art. 136
1. I marchi ed i segni distintivi menzionati nel presente articolo sono soggetti, quanto alle cause di nullita', alle norme della legge anteriore, salvo il disposto dell'art. 99 di questo decreto.
2. Ai fini dell'applicazione dell'art. 99 il decorso del termine ivi previsto ha inizio alla data dell'entrata in vigore di questo decreto.
3. Per i marchi registrati da nove o piu' anni alla data della entrata in vigore di questo decreto dovra' chiedersi il rinnovamento della registrazione entro un anno da detta data. Per i marchi registrati da meno di nove anni la rinnovazione dovra' essere chiesta prima del compimento dei dieci anni dalla presentazione della domanda di registrazione. Trascorso il decennio, la registrazione potra' effettuarsi osservando il disposto dell'art. 95, terzo comma.
4. I segni distintivi non registrati gia' in uso legittimamente da cinque anni all'entrata in vigore di questo decreto possono essere registrati entro un anno dall'entrata in vigore di esso, previa verifica dei requisiti richiesti per la registrazione dalla legge anteriore.
5. Saranno altresi' registrati, previa verifica degli stessi requisiti, i marchi nazionali registrati dei quali venga chiesta tempestivamente la rinnovazione.
Art. 137
1. Le privative industriali per le quali al momento dell'entrata in vigore di questo decreto sia gia' stato rilasciato l'attestato sono soggette, quanto alle cause di nullita', alle norme della legge anteriore.
2. Le privative per invenzioni industriali, per le quali al momento dell'entrata in vigore di questo decreto non sia ancora trascorso il periodo di quindici anni, beneficiano del maggior termine di durata concesso dall'art. 20.
3. Le privative per disegni o modelli, per le quali al momento dell'entrata in vigore di questo decreto non sia ancora trascorso il periodo di due anni, beneficiano del maggior termine di durata concesso dall'art. 71, purche' entro sei mesi dall'entrata in vigore di questo decreto sia pagata la tassa di concessione.
4. Nei casi di cessione di privative industriali il prolungamento della privativa profitta al cessionario, salvo patto in contrario.
5. Nel caso di concessioni o di licenze che si protraggano fino alla scadenza del termine fissato dalla legge anteriore per la durata della privativa, il concessionario o licenziatario, salvo patto in contrario, potra' continuare mediante compenso nell'esercizio dei diritti concessigli. Se le parti non si accordano circa l'ammontare del compenso, questo sara' fissato da un collegio di arbitri amichevoli compositori composto di due membri nominati uno da ciascuna delle parti e di un terzo scelto dai membri stessi o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale del domicilio del concessionario o licenziatario e se questi non ha domicilio nel Regno, dal Presidente del Tribunale di Roma.
Art. 138
1. A coloro che, all'entrata in vigore di questo decreto, abbiano gia' presentato domande di privativa per invenzioni industriali, per le quali all'entrata in vigore di questo decreto non sia stato ancora rilasciato il relativo attestato e il cui oggetto abbia i caratteri di modello di utilita', verra' concessa privativa per modello di utilita', ferma restando, a tutti gli effetti di legge, la decorrenza della privativa dalla data di presentazione della primitiva domanda e previo conguaglio delle tasse.
Art. 139
1. Il pagamento anticipato delle tasse annuali fatto in base alle precedenti disposizioni di legge conserva la sua efficacia.
2. Le tasse ancora non pagate all'entrata in vigore di questo decreto, per le quali sia gia' scaduto il termine di pagamento, ma non i sei mesi di mora, dovranno essere pagate in base alle prescrizioni di questo decreto.
Art. 140
1. Per le privative per le quali dopo il 1° giugno 1928 e' stato offerto od eseguito, entro sei mesi dalla rispettiva scadenza, il pagamento della tassa annuale dovuta, e' concesso un termine di tre mesi dall'entrata in vigore di questo decreto, per eseguire il pagamento di tutte le annualita' scadute fino alla data dell'entrata in vigore di questo decreto. Qualora venga eseguito tale pagamento, si considerera' non avvenuta la decadenza ai termini dell'art. 58, n. 1, della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, modificato in conformita' del Regio decreto 29 luglio 1923, n. 1970, per il mancato pagamento delle tasse scadute.
2. Le privative per invenzioni industriali che anteriormente al 1° giugno 1928 non erano decadute per mancata attuazione, s'intendono ancora in vigore se non siano decadute per altre cause.
3. Contro coloro che nell'intervallo fra il 1° giugno 1928 e la data dell'entrata in vigore di questo decreto hanno fatto uso di privative che si sarebbero dovute considerare decedute a termini del disposto dell'art. 58, n. 1, della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, modificato in conformita' del Regio decreto 29 luglio 1923, n. 1970, ovvero ai termini dell'art. 58, nn. 2 e 3 della stessa legge, modificato in conformita' dell'art. 5, comma 4° della Convenzione internazionale riveduta all'Aja il 6 novembre 1925, non e' data azione per l'uso fatto, ed essi potranno continuare nell'uso medesimo.
Art. 141
1. Le domande di privativa per invenzioni industriali o per disegni e modelli di fabbrica e le domande per la registrazione di marchi e per la trascrizione di atti ad esse relativi, gia' presentate al momento dell'entrata in vigore di questo decreto, saranno trattate secondo le disposizioni di esso, salvo quanto riguarda la regolarita' ed ammissibilita' della domanda, per cui sono da osservarsi le norme delle leggi 30 ottobre 1859, n. 3731, 30 agosto 1868, n. 4577 e 30 agosto 1868, n. 4578 e successive modificazioni.
Art. 142
1. All'entrata in vigore di questo decreto cesseranno le funzioni della Commissione costituita in base al R. decreto 29 luglio 1923, n. 1970, per l'esame dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio della proprieta' intellettuale.
2. I ricorsi sui quali la detta Commissione non si sia pronunziata saranno decisi dal Ministro per le corporazioni, previo parere del Consiglio delle privative industriali e dei marchi, il quale procedera' udite le parti interessate o i loro incaricati e tenute presenti le loro osservazioni scritte.
3. Sono altresi' demandati alla decisione del Ministro per le corporazioni, previo parere del Consiglio delle privative industriali e dei marchi, il quale procedera' con le forme menzionate al comma precedente, i ricorsi contro il rifiuto di trascrizione previsto dall'art. 13 del regolamento per la esecuzione del R. decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, sul diritto di autore.
Art. 143
1. Le disposizioni di questo decreto si estendono alle colonie e al possedimento delle Isole italiane dell'Egeo.
Art. 144
1. Dalla data dell'entrata in vigore di questo decreto cesseranno di avere applicazione le leggi: 30 ottobre 1859, n. 3731, sulle privative industriali; 4 agosto 1894, n. 376, che modifica quella del 1859; 30 agosto 1868, n. 4578, sui disegni e modelli di fabbrica; 30 agosto 1868, n. 4577, sui marchi e segni distintivi di fabbrica, salvo il disposto dell'art. 5 per la parte in esso compresa che non e' regolata da questo decreto; 16 luglio 1905, n. 423, concernente la protezione temporanea delle invenzioni industriali e dei modelli e disegni che figurano nelle esposizioni; il R. decreto 5 dicembre 1907, n. 846 che approva le disposizioni sui marchi e sulla proprieta' industriale per la Colonia Eritrea; il R. decreto 20 aprile 1913, n. 377, concernente la protezione della proprieta' intellettuale ed industriale in Libia, limitatamente alle lettere b) e c) dell'articolo unico; il R. decreto 30 gennaio 1921, n. 120, che estende alla Tripolitania e alla Cirenaica le disposizioni vigenti nel Regno circa la protezione della proprieta' industriale, letteraria ed artistica; il R. decreto 29 luglio 1923, n. 1970, concernente il servizio delle privative industriali; il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2878, che modifica le norme per il rilascio degli attestati di privativa industriale; il decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1828, sulle invenzioni industriali che interessano la difesa nazionale; il decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1619, che prescrive la stampa delle descrizioni e dei disegni allegati agli attestati di privativa industriale; il decreto-legge 29 gennaio 1931, n. 176, che istituisce l'esame preventivo dei Ministeri militari sulle invenzioni presentate nelle esposizioni nazionali alle quali sia stata concessa la protezione temporanea, e ogni altra disposizione legislativa in contrasto con questo decreto.
2. Resta ferma l'applicazione delle norme delle convenzioni internazionali esecutive nel Regno e delle leggi emanate per la loro esecuzione.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addi' 13 settembre 1934 - Anno XII
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI - DE BONO - DE FRANCISCI - JUNG - PUPPINI
Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 ottobre 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 352, foglio 53. - MANCINI.