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Sez. L, Sentenza n. 4846 del 20/09/1979 (Rv. 401464 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - MINIMO DI CONTRIBUZIONE - REQUISITO DEL DIRITTO ALLA PENSIONE DI INVALIDITA - RIFERIMENTO AL QUINQUENNIO ANTECEDENTE LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA AMMINISTRATIVA - RICONOSCIMENTO DELLA DECORRENZA DEL DIRITTO DA DATA SUCCESSIVA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1979-09-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/401464-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - MINIMO DI CONTRIBUZIONE - REQUISITO DEL DIRITTO ALLA PENSIONE DI INVALIDITA - RIFERIMENTO AL QUINQUENNIO ANTECEDENTE LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA AMMINISTRATIVA - RICONOSCIMENTO DELLA DECORRENZA DEL DIRITTO DA DATA SUCCESSIVA - IRRILEVANZA.*

Il requisito del versamento dei contributi per un anno nell'ultimo quinquennio, richiesto dall'art 9 del RDL 14 aprile 1939 n 636 (modificato dall'art 2 della legge 4 aprile 1952 n 218), ai fini della sussistenza del diritto alla pensione di invalidita, si riferisce al quinquennio antecedente la presentazione della domanda di pensione in via amministrativa, anche nel caso in cui, per lo aggravamento della malattia o per l'insorgenza di infermita comunque incidenti sul complesso invalidante nel corso del procedimento amministrativo o di quello giudiziario (art 149 disp att cod proc civ), l'anzidetto diritto debba essere riconosciuto con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello del raggiungimento dell'invalidita pensionabile. (Conf n 4357/78, mass n 394025).*

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 149, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 149, Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 9 CORTE COST., Legge 04/04/1952 num. 218 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)