Sez. 3, Sentenza n. 12903 del 13/07/2004 (Rv. 574485 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - IN GENERE | Contratto di affitto a conduttore non coltivatore diretto - Prova scritta - Necessità - Estensione alla indicata qualità del conduttore - Adozione di espressione di diverso tenore - Ammissibilità - Condizioni - Omissione - Conseguenze.
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - IN GENERE
Per il disposto dell'art. 3 legge n. 606/66 - non abrogato dalla legge n. 203/82 - il contratto di affitto a conduttore non coltivatore diretto - al di fuori delle ipotesi dell'ammissione in giudizio della parte controinteressata - esige la prova scritta estesa, oltre che alla descrizione dell'immobile, alla qualifica soggettiva dell'affittuario, dovendo espressamente risultare dalla scrittura che il fondo viene concesso a "conduttore non coltivatore diretto". Al riguardo, peraltro, non è richiesta l'adozione di tale espressione tecnica, essendo ammesso il ricorso ad espressioni di tenore diverso, anche perifrastiche, purché idonee ad esprimere il medesimo concetto con la medesima chiarezza. Ne consegue che la sussistenza di un motivo di nullità di un contratto di affitto a coltivatore diretto non è sufficiente per attribuirgli la diversa qualificazione di affitto a conduttore non coltivatore diretto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 22/07/1966 num. 606 art. 3, Legge 03/05/1982 num. 203 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)