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Sez. 1, Sentenza n. 3276 del 26/05/1995 Cc. (dep. 01/07/1995) Rv. 201921 - 01

Misure cautelari - Personali - Estinzione - Aggravamento delle esigenze cautelari | Sostituzione o aggravamento della misura - Riferimento a circostanze nuove o mai esaminate - Necessità.
Stato
decisa il 1995-05-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201921-01

Misure cautelari - Personali - Estinzione - Aggravamento delle esigenze cautelari

Presupposto per l'emissione del provvedimento cautelare che sostituisce la misura cautelare o ne aggrava le modalità di esecuzione, ai sensi del comma quarto dell'art. 299 cod. proc. pen., è la sopravvenienza di circostanze tali da far ritenere aggravate le esigenze di cui all'art. 274 dello stesso codice e costituite da elementi fattuali non presi in considerazione, perché non ancora verificatisi ovvero accertati o esaminati nelle precedenti decisioni inerenti alla libertà del soggetto interessato, in quanto, diversamente operandosi, verrebbero illegittimamente a rivalutarsi circostanze già esaminate in precedenza e coperte dalla preclusione processuale, caratterizzante tutto il procedimento "de libertate".

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 274 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 299 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)