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Sez. 3, Sentenza n. 11347 del 30/10/1995 (Rv. 494480 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE | Rilascio di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione - Sospensione del provvedimento ex art. 3 legge n. 360 del 1991 - Condizione - Prova relativa - Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà circa la necessità del locatore - Sufficienza.
Stato
decisa il 1995-10-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494480-01

ESECUZIONE FORZATA - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE

L'art. 3 della legge n. 360 del 1991 - a norma del quale la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili urbani adibiti ad uso di abitazione non si applica nei casi di documentata necessità del locatore di disporre dell'alloggio - non richiede la prova della necessità stessa in senso tecnico-processuale, bensì che siano posti a disposizione del giudice mezzi tali da rendere verosimile la dedotta necessità. Ne consegue che, a tali fini, non incombe all'esecutante l'onere probatorio ex art. 2697 cod. civ., essendo bensì sufficiente la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (resa a norma dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968 n. 15), in considerazione delle conseguenze sia di carattere penale che una falsa dichiarazione può comportare, sia di carattere civile previste a titolo di danni dalle leggi in materia di locazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 04/01/1968 num. 15 art. 4, Legge 08/11/1991 num. 360 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)